Quel “diritto alla casa” così necessario e così difficile da tutelare

Immagine da Guida Edilizia

In Italia, anche a causa dell’esiguità del patrimonio immobiliare pubblico, l’assegnazione delle case di edilizia popolare genera conflitti tra poveri.

Come ricorda il Premier Draghi nella premessa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra il 2005 e il 2019 il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta è salito al 7,7 per cento della popolazione, prima di aumentare vertiginosamente fino al 9,4 per cento come effetto della pandemia.

Il Next Generation EU rappresenta una occasione unica per migliorare le misure di contrasto alla povertà e alle esclusioni sociali. Tra gli obiettivi del Piano un posto non trascurabile occupa l’investimento per la realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di ridurre le difficoltà abitative. Si punta a riqualificare le aree degradate, scommettendo sull’innovazione verde e sulla sostenibilità.

Gli interventi si declinano in due direzioni e dovranno essere realizzati senza consumo di nuovo suolo. Una prima misura riguarda riqualificazione e aumento dell’housing sociale, ristrutturazione e rigenerazione della qualità urbana, miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale. Una ulteriore misura prevede interventi sull’edilizia residenziale pubblica ad alto impatto strategico sul territorio nazionale.

Invero, il patrimonio residenziale pubblico risulta molto scarso rispetto alle richieste effettive provenienti dai nuclei familiari in stato di indigenza assoluta. La grave limitatezza di case pubbliche dipende dalle poche risorse dedicate al settore dell’edilizia residenziale pubblica. Solo un quarto delle persone in stato di disagio economico acuto riesce ad accedere a un alloggio popolare e ciò produce forti tensioni sociali, mettendo in competizione “gli ultimi con i penultimi”.

La lista d’attesa per la casa pubblica produce l’acuirsi di attriti che molte volte mettono in concorrenza cittadini e stranieri. Negli anni recenti, diverse Regioni italiane hanno previsto il “premio di residenza”, preferendo chi risiede o chi svolge una determinata attività lavorativa da un determinato periodo di tempo su quel territorio.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea “conformemente all’articolo 34 della Carta, al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti”. Ne consegue che spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti necessari, prendendo in considerazione le finalità del sussidio, il suo ammontare, i requisiti per la sua attribuzione e la posizione da esso occupata nel sistema di assistenza sociale italiano. Dall’insieme delle previsioni costituzionali dedicate alla persona, alla sua dignità, al rispetto delle sue condizioni di vita emerge come l’esigenza della casa assume il carattere di una istanza volta a colmare un bisogno sociale primario, cui l’ordinamento è chiamato a dare una risposta, “anche se nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie”.

La ristrettezza delle finanze pubbliche è il motivo che giustifica l’accesso all’edilizia residenziale pubblica condizionato a una serie di requisiti quali il basso reddito familiare e l’assenza di titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su un immobile adeguato alle necessità abitative della famiglia.

La Corte Costituzionale ha sempre ritenuto che le finalità dell’edilizia residenziale sono quelle di “garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi”, al fine di assicurare un’esistenza libera e dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti, mediante un servizio pubblico deputato alla “provvista di alloggi per i lavoratori e per le famiglie meno abbienti”.

L’ottenimento della casa è subordinato sia al criterio del disagio sociale nei nuclei familiari, come la presenza di anziani e di persone con disabilità, sia al requisito dell’impossidenza, cioè di “non essere proprietario di un immobile sul territorio nazionale o all’estero”.

Va evitato il rischio di introdurre meccanismi differenziati, attraverso la richiesta di requisiti per accedere a un diritto fondamentale che valgono solo per alcune categorie di persone, trasformandosi così in veri e propri trattamenti discriminatori nei confronti di alcuni gruppi di soggetti, siano essi cittadini o stranieri.

Il diritto all’abitazione è diritto attinente alla dignità e alla vita di ogni persona e rientra “tra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione”.

Il diritto sociale all’abitazione va collocato “fra i diritti inviolabili” della persona, poiché esso risulta una precondizione ai fini del godimento del complesso di situazioni giuridiche riconosciute al singolo, quali il diritto alla riservatezza, al riposo, alla sicurezza alla vita familiare.

Secondo la disposizione contenuta nell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 “ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari”. Gli Stati hanno quindi l’obbligo di impiegare una parte delle risorse disponibili per rendere effettivo il diritto all’abitazione, come attributo imprescindibile per un’esistenza libera e dignitosa.

L’edilizia residenziale pubblica è diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di un bisogno primario perché serve a garantire una casa a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi, al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti.

Anche le Costituzioni degli ordinamenti nazionali dedicano attenzione al diritto alla casa. La Costituzione portoghese stabilisce che “ognuno ha diritto per sé e per la propria famiglia, di una casa di dimensioni adeguate che corrisponde a norme di igiene e di conforto” idonea a preservare l’intimità personale e la riservatezza familiare, mentre in Spagna, l’art. 47, comma 1° del Testo costituzionale del 1978 dispone che “tutti gli spagnoli hanno il diritto di disporre di una abitazione dignitosa e appropriata” e i pubblici poteri sono chiamati “a creare le condizioni necessarie” per rendere effettivo questo diritto.

La Costituzione italiana si riferisce all’abitazione nell’art. 47, 2°. La Repubblica “favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”. La norma, secondo la prevalente dottrina, esprimerebbe un favor per le forme di agevolazione all’acquisto della prima casa. Nel Piano di ripresa e resilienza vengono previste garanzie rafforzate, con mutui senza anticipare denaro, per l’acquisto della prima casa di giovani fino a 35 anni di età.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la garanzia del diritto all’abitazioneriposa sul ragionevole bilanciamento operato dal legislatore ordinario tra gli interessi costituzionalmente rilevanti al fine di dare graduale applicazione, in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti, alla direttiva costituzionale contenuta nell’art. 47 della Carta fondamentale”. La Costituzione finlandese assegna alle istituzioni pubbliche il compito di promuovere il diritto alla casa, nonché “la possibilità di provvedere da sé alla propria abitazione”, analogamente in Belgio in cui la legge deve garantire “il diritto a una casa decorosa”.

Numerose sono le Carte costituzionali dei Paesi sudamericani che proclamano il diritto all’abitazione, annoverandolo espressamente tra i diritti di Welfare. In particolare, il Brasile, l’Argentina, l’Ecuador e la Colombia sanciscono nelle loro Costituzioni il diritto ad un habitat sicuro e salubre, indipendentemente dalla situazione economica e sociale di ciascuna persona. L’esigenza dell’abitazione è tanto più avvertita nell’area geopolitica latino-americano che deve fare i conti con il fenomeno, molto diffuso, delle “favelas”, costruite di solito nelle zone periferiche delle metropoli. Si tratta di interi quartieri costruiti con materiale di qualità scadente, che servono a dare riparo alla parte più povera della popolazione. Vere e proprie città nelle città, fortemente degradate, che spesso sono il brodo di coltura di attività illecite legati al narcotraffico e alla guerriglia tra bande rivali.

In quella parte del mondo – come in molte zone di Asia e Africa, affollate da bidonville – la pandemia ha contribuito ad accrescere l’estrema miseria di ampi strati di popolazione. La priorità dell’agenda politica è la liberazione dal bisogno, che dovrebbe trovare realizzazione attraverso un programma di politiche abitative che sollevano dalla povertà assoluta chi è costretto a vivere nelle baraccopoli.