Green pass, la bozza del Dpcm per i controlli nei luoghi di lavoro

Venerdì 15 ottobre scatta l'obbligo. Ecco cosa prevede la normativa per lavoratori e datori di lavoro

Venerdì 15 ottobre scatta l’obbligo del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro per tutti i dipendenti del settore pubblico e privato fino al prossimo 31 dicembre quando avrà termine dello stato di emergenza.

Le condizioni necessarie per il rilascio del Green pass

In queste ore è stata approntata la bozza del nuovo decreto riguardante i controlli sulla cosiddetta certificazione verde, la quale stabilisce che, chi non sarà provvisto di Green pass attestante l’avvenuta vaccinazione – anche solo della prima dose -, l’esito negativo di un tampone o la guarigione dal covid nei sei mesi precedenti non potrà accedere al proprio luogo di lavoro.

Certificazione, privacy e codice Qr

In particolare, la presente bozza, in materia di conservazione dei dati sensibili sulla salute dei lavoratori, esplicita il divieto di conservare qualsiasi dato per finalità diverse dall’ingresso nei luoghi di lavoro. I vaccinati in un paese estero, in attesa del rilascio dello specifico codice Qr, potranno esibire ai controlli il certificato cartaceo attestante la vaccinazione avvenuta. Questo vale anche per i cittadini italiani non muniti del sopracitato codice.

Gli obblighi previsti per i lavoratori e i datori di lavoro

Il lavoratore senza Green pass chi è considerato automaticamente in assenza ingiustificata e non percepirà lo stipendio fino a quando non si adeguerà alla normativa vigente, non perderà però la titolarità dello stesso ne sarà sottoposto ad alcuna sanzione disciplinare. Qualora il dipendente dovessi accedere all’azienda aggirando i controlli e prevista una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro. Per quanto riguarda i collaboratori domestici invece, le famiglie, in qualità di datore di lavoro, dovranno richiedere l’esibizione del Green pass

Qualora il datore di lavoro non effettuasse i controlli previsti dalla normativa, tramite l’apposita app denominata VerificaC19, e prevista una sanzione amministrativa di importo variabile dai 400 ai 1.000 euro. Gli stessi potranno inoltre effettuare controlli a campione, anche con un anticipo strettamente necessario per far fronte alle specifiche esigenze di natura organizzativa, comunque non superiore alle 48 ore.