Il mistero della provincia ufficialmente povera

La forbice tra nord opulento e sud in difficoltà è sempre più ampia. Con un’eccezione poco conosciuta. C’è una provincia piemontese, al confine con la Svizzera, che secondo i dati del dicastero delle Finanze contende alle zone più depresse del Sud (Crotone, Ragusa, Trapani) il triste primato del reddito più basso. In realtà a determinare il record negativo (16787 euro a persona) è l’abbondanza a Verbano-Cusio-Ossola di lavoratori frontalieri. Quindi, riscontri fiscali alla mano, la provincia piemontese non è affatto povera, è solo piena di persone che raggiungono ogni giorno il loro impiego elvetico e rientrano a casa la sera. Ciò, quindi, differenzia completamente il quadro fiscale rispetto al resto d’Italia.

Forza lavoro oltre frontiera

Nel Canton Ticino, quello di lingua italiana, lavorano 62 mila frontalieri. in tutta la Svizzera sono 315 mila frontalieri di nazionalità straniera, il 64,1% uomini e il 35,9% donne. La maggior parte lavora nel settore dei servizi (66,7%) e il 32,7% nell’industria.  I frontalieri attivi in Svizzera non sostituiscono la forza lavoro locale. Al contrario, hanno un impatto positivo sul mercato del lavoro svizzero, attesta uno studio condotto da ricercatori universitari e dell'Alta scuola di gestione di Ginevra. La Svizzera (con 315.000) e il Lussemburgo (192.000) sono i due paesi con il maggior numero di lavoratori transfrontalieri in Europa. I frontalieri sono il 6% del totale della forza lavoro attiva; tasso che supera il 30% nei cantoni di Ginevra, Basilea Città e Ticino. Ciò che distingue il lavoratore frontaliero dal tradizionale lavoratore migrante è il fatto di essere residente in uno Stato e di lavorare in un altro. Mentre il secondo lascia il suo paese di origine, con o senza la sua famiglia, per abitare e lavorare in un paese diverso dal suo, il frontaliere ha una doppia cittadinanza nazionale per il luogo di residenza e il luogo di lavoro.

Una condizione difficile da definire

“Tuttavia risulta impossibile stabilire un concetto univoco che comprenda criteri obiettivi per la definizione del lavoro frontaliero – specifica l’Ue -.Tale concetto copre infatti realtà diverse, a seconda che si consideri l'accezione comunitaria (enunciata in particolare in materia di sicurezza sociale) o le numerose definizioni contenute nelle convenzioni bilaterali di doppia imposizione – valide per la determinazione del regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri”. In virtù della normativa comunitaria, l'espressione “lavoratore frontaliero” designa qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale). Questa definizione, che, oltre agli elementi intrinseci dello spostamento dal domicilio al luogo di lavoro attraverso una frontiera, conserva la condizione temporanea del ritorno quotidiano o settimanale al domicilio, si applica tuttavia solamente alla protezione sociale dei lavoratori in questione all'interno dell'Unione europea. In campo fiscale, le convenzioni bilaterali di doppia imposizione, che determinano il regime fiscale dei lavoratori frontalieri, fissano invece definizioni maggiormente restrittive, che impongono inoltre un criterio spaziale, secondo il quale il fatto di risiedere e lavorare in una zona frontaliera in senso stretto, definita in modo variabile in ciascuna convenzione fiscale, è considerato un elemento costitutivo del concetto di lavoro frontaliero. Il primo problema riflette dunque la mancanza di una definizione uniforme del lavoro frontaliero che, secondo i criteri fissati, può portare nella pratica all'identificazione di diverse categorie di popolazione. I lavoratori frontalieri residenti e occupati nell'Unione europea godono, come tutti i lavoratori migranti, del principio di non discriminazione e della parità di trattamento previsti per i lavoratori che si spostano sul territorio dell'Unione. In assenza di una competenza comunitaria precisa, il regime fiscale al quale sono soggetti i lavoratori frontalieri rinvia interamente alle convenzioni fiscali bilaterali firmate dagli Stati europei al fine di evitare la doppia imposizione sui redditi transnazionali.

Sovranità fiscale

“Le regole e i criteri da esse fissati variano da un caso all'altro, e possono in particolare comprendere la tassazione del frontaliere nello Stato di residenza (convenzione franco-belga di doppia imposizione), nello Stato del luogo di lavoro (convenzione tra Paesi Bassi e Germania), o in entrambi (convenzione tra Svizzera e Germania)- sottolinea l’Ue-. Infatti, quando un reddito è percepito nel quadro di un lavoro transfrontaliero, più Stati possono, in virtù della propria sovranità fiscale, esigere di diritto di riscuotere un'imposta solo su questo reddito conformemente alla loro legislazione in materia”. Al fine di evitare che tale reddito transnazionale sia tassato due volte (doppia imposizione), la vasta maggioranza degli Stati europei ha concluso convenzioni fiscali bilaterali, ampiamente uniformate secondo la convenzione modello dell'Ocse relativa alla doppia imposizione sul reddito e sul capitale.  Nel caso specifico dei lavoratori frontalieri, gli oneri di carattere pubblico incombono a due Stati mentre le risorse derivanti dall'imposta sul reddito, normalmente vanno solo a uno dei due, secondo le convenzioni volte a evitare la doppia imposizione. Per nove paesi europei il fenomeno dei lavoratori frontalieri riveste una sicura importanza economica, sociale e umana. Cinque paesi, la Francia, l'Italia, il Belgio, la Germania e l'Austria, possono essere considerati i “paesi fornitori” più importanti di manodopera transfrontaliera. Cinque paesi (Svizzera, Lussemburgo, Germania, Monaco e Paesi Bassi) ne sono i principali fruitori. La Francia è di gran lunga il primo paese “esportatore” di lavoro frontaliero in Europa. In caso di tassazione del frontaliere nel paese in cui è occupato, la maggioranza degli Stati membri applicano un regime di tassazione diverso da quello riservato ai residenti, vale a dire il regime per i non residenti. Molto spesso questo regime comporta un'imposta superiore rispetto a quelle a carico delle persone che esercitano la stessa attività nel loro paese di residenza e non prevede la concessione degli sgravi fiscali concessi ai residenti in base alla situazione familiare, né delle varie deduzioni di cui godono questi ultimi, partendo dall'idea che tali vantaggi debbano essere concessi dal paese di residenza.

Il blocco dei ristorni

Intanto, riferisce il Corriere, per il crac di Campione d’Italia (in provincia di Como), la Svizzera non vuole più pagare i debiti dell’Italia e non versa 3,5 milioni di euro. La Svizzera blocca una parte dei ristorni dei frontalieri per coprire il debito accumulato nei confronti della Confederazione Elvetica dal comune di Campione d’Italia, alle prese ormai da un anno con una drammatica crisi seguita al fallimento del Casinò. “La Svizzera blocca una parte dei ristorni dei frontalieri per coprire il debito accumulato nei confronti della Confederazione Elvetica dal comune di Campione, alle prese ormai da un anno con una drammatica crisi seguita al fallimento del Casinò- puntualizza il Corriere-. Dalla somma che deve essere versata all’Italia per le tasse pagate oltreconfine dai frontalieri, saranno trattenuti 3,8 milioni di franchi svizzeri su un totale di circa 84 milioni di euro dovuti alla Penisola”. La decisione è stata presa dal Consiglio di Stato, che ha autorizzato il versamento della quota di imposte sul reddito 2018 dei frontalieri, ma decurtato di una somma pari al debito dell’enclave. “Ritenuta la perdurante e crescente situazione debitoria del Comune di Campione d’Italia nei confronti di vari enti pubblici e semi pubblici del Canton Ticino per un ammontare di 3,8 milioni di franchi – scrive in una nota ufficiale il Consiglio di Stato -.Considerata la mancanza di informazioni e garanzie chiare da parte del Governo italiano, malgrado l’impegno espresso di onorare il dovuto, il Consiglio di Stato ha deciso di autorizzare il versamento entro il 30 giugno di una somma al netto di detto importo”. Il saldo, assicura lo stesso Consiglio di Stato, “sarà versato una volta che gli enti in questione avranno ricevuto dalle Autorità italiane competenti l’integralità della somma a loro dovuta”.