Suor Anna Monia Alfieri: “La scuola, se non è plurale, non è pubblica”

Suor Anna Monia Alfieri, paladina delle scuole paritarie, interverrà domani al convegno "Dall'emergenza all'alleanza educativa". A Interris.it parla dell'importanza della pluralità educativa

Domani a Roma, alle ore 15:30 presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, in via del Seminario 76, si terrà il convegno “Dall’emergenza all’alleanza educativa. Liberare l’energia dei giovani italiani da trappole, disagi e dipendenze”, organizzato da Pro Vita & Famiglia onlus con il patrocinio della Camera dei Deputati. E’ stato invitato, per i saluti di indirizzo, l’onorevole Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati. Tra i relatori interverrà anche suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al merito della Repubblica e paladina delle scuole paritarie che parlerà dell’importanza della pluralità educativa. Interris.it le ha chiesto un commento.

Suor Anna Monia Alfieri e la medaglia dell’Ambrogino d’Oro ricevuto nel 2020

Il commento di suor Anna Monia Alfieri

“La scuola se non è plurale, non è pubblica”, esordisce a Interris.it suor Anna Monia. “Il diritto all’istruzione è un diritto assoluto, sotto il profilo della prestazione che deve essere posta in essere per salvaguardarlo, e quindi come diritto sociale che non può essere negato ad alcuno. Fin dall’epoca dell’Unificazione si è affermato il principio della statalità del Servizio scolastico, il quale implica che necessariamente venga assicurata l’istruzione pubblica e gratuita all’intera collettività, e che chiunque abbia diritto ad ottenerla; diritto che per la scuola dell’obbligo è anche un dovere imposto ai cittadini. Questo principio non scritto, che già si ricavava dalla legislazione vigente nel periodo dello Statuto Albertino, è stato codificato nella Costituzione repubblicana del 1948 all’art. 34.

“La statalità del Servizio scolastico – prosegue – non esclude tuttavia la presenza della scuola non statale. Il diritto all’istruzione, proprio in quanto assoluto, deve tradursi nella possibilità accordata ai genitori di scegliere, anche al di fuori della scuola statale, l’attività educativa che intendono impartire ai propri figli”.

“Al riguardo, norme internazionali e comunitarie sono esplicite in tal senso. Statuisce l’art. 13 del “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali”, approvato a New York il 16 dicembre 1966, ed entrato in vigore nel nostro ordinamento il 23 marzo 1976: ‘Gli Stati parte del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni’ (ulteriore paragrafo 1)”.

“Secondo l’art. 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, ‘I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai figli’ (3° paragrafo). La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede, all’art. 14, il diritto all’istruzione: ‘La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’istruzione e all’educazione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettate secondo le leggi nazionali che ne regolano l’esercizio’ (3° comma) Tale disposizione della Carta dei diritti fondamentali, ai sensi dell’art. 6, 1° paragrafo, del Trattato di Lisbona, ha ‘lo stesso valore giuridico dei Trattati’, mentre il 2° paragrafo dello stesso articolo statuisce che ‘L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’ uomo e delle libertà fondamentali’. Infine l’art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali statuisce che ‘Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche’. Tale libertà di scelta è dunque, attraverso tali norme, garantita in maniera assoluta, come diritto di libertà che presuppone il pluralismo scolastico”.

“Attraverso queste molteplici norme – spiega suon Anna Monia Alfieri – il diritto di istituire scuole non statali, e il diritto dei genitori di scegliere il tipo di istruzione adatto ai propri figli, secondo le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, anche al di fuori della  scuola statale, è  espressamente garantito, anche se si rinvia alle legislazioni vigenti dei singoli Stati, che però sono obbligati a rispettare questo fondamentale principio. Nei confronti dei figli minori la scelta dell’istruzione deve spettare ai genitori, e lo Stato non deve sostituirsi ad essi, come purtroppo è accaduto, e accade, nei regimi totalitari”.

“La scelta del tipo di scuola, e quindi la possibilità accordata a ciascun cittadino di far frequentare ai propri figli la scuola che più gli aggrada, è l’essenza del diritto all’istruzione, così come analogamente accade per ogni altro diritto di libertà. Scegliere significa avere la capacità giuridica di frequentare indifferentemente uno dei tipi di scuola che si offrono alla collettività. La scelta è l’atto di volontà con cui si aderisce ad una di queste possibilità, escludendo le altre. Una scelta può esservi in quanto tutte le varie scuole siano costituzionalmente consentite, e quindi anche la scuola non statale sia salvaguardata, e il cittadino sia libero di frequentarla. La garanzia costituzionale del diritto all’istruzione si articola in due distinti momenti: quello della garanzia dell’attività educativa in sé considerata, che è comprensiva anche della scuola non statale; e quello della libertà di scelta della scuola da frequentare. Di questi due momenti, quello più delicato è il secondo, nel senso che esso presuppone necessariamente che sussista una garanzia costituzionale della scuola paritaria oltre che di quella statale; e nello stesso tempo in quella non si esaurisce, perché può esservi tale ultima garanzia, e può non essere assicurato a tutti il diritto di accedervi, per interferenze che vengano arrecate alla libera scelta come avviene in Italia”.

“Ed un vero pluralismo presuppone quindi la valorizzazione della scuola non statale, e la possibilità di accedere anche a quest’ultima, e non solo alla scuola statale. Il pluralismo ideologico della scuola non è che il riflesso della libertà di opinione e della manifestazione del pensiero, quale si esprime attraverso progetti educativi, che rispecchiano attività culturali che in senso lato rientrano nell’arte e nella scienza, e nella loro piena e incondizionata tutela che si rinviene nella Costituzione. E’ la Costituzione che garantisce, nell’ambito del rispetto dei principi da essa sanciti, la diversità e quindi la pluralità dei progetti educativi. La garanzia della scuola paritaria non statale, che è contenuta nella Costituzione, ha precisamente questo significato. Lo Stato non deve imporre un unico progetto educativo, ma deve consentire, ed anzi favorire, al suo interno, il pluralismo delle attività formative e educative. Per salvaguardare pienamente e in maniera concreta ed effettiva tale libertà di scelta la Costituzione definisce quindi un sistema formativo nazionale in cui scuola pubblica e scuola paritaria concorrono alla realizzazione del pluralismo. Il pluralismo scolastico presuppone, per essere veramente tale, anche la presenza di scuole non statali, oltre che pubbliche, e la possibilità concreta di accedere a queste ultime, oltre che alla scuola pubblica.

“Dispone infatti il 3° comma dell’art. 33: ‘Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato’. Ed il 4°: ‘La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi degli istituti di educazione che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali’. Ed in attuazione di queste disposizioni ha statuito l’art. 1 della L. n. 62/2000: ‘Il sistema nazionale di istruzione (…) è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali (…). Ogni scuola paritaria ha un proprio progetto culturale specifico. Al riconoscimento della parità scolastica ciascun istituto scolastico non statale ha un vero e proprio diritto soggettivo, che deve ritenersi costituzionalmente tutelato”, prosegue suor Alfieri.

“La presenza di un’ideologia paritaria e particolare identifica con il pluralismo ideologico, che è alla base delle libertà costituzionali: libertà vuol dire pluralismo, e cioè che ognuno possa avere una propria ideologia distinta dalle altre; e questo vale anche per il settore della pubblica istruzione. Questo viene garantito attraverso la presenza di una scuola non statale parificata. Il concetto di servizio pubblico ha subito un’evoluzione, per cui si ammette che la relativa attività possa essere svolta anche da privati: in molti pubblici servizi, ed anche in quello scolastico, lo Stato è passato da soggetto gestore a soggetto regolatore, così da consentire pienamente anche l’utilizzazione di strutture private”.

“La pubblica istruzione è stata oggetto, soprattutto in questi ultimi anni, di una campagna volta a contrastare la scuola paritaria, con l’obiettivo dichiarato di farla scomparire del tutto. Tale tendenza contrasta apertamente con quanto prescrive la Costituzione in questo settore, e che ha lo scopo di garantire i diritti fondamentali della persona, quali sono inerenti alla libertà di istruzione, la quale si incentra sul pluralismo scolastico. Un servizio di pubblica istruzione monolitico, basato esclusivamente su una gestione burocratica, non garantisce certo tali diritti in maniera adeguata, perché contrasta apertamente con una libertà di scelta che nel settore della pubblica istruzione è garantita ai genitori degli alunni non solo dalla nostra Costituzione, ma anche a livello comunitario e internazionale. Il pluralismo ideologico in questo settore è necessariamente basato anche sulla presenza di una scuola non statale”.

Lo statalismo ne è esattamente l’antitesi, in quanto si traduce in una assoluta uniformità dell’istruzione impartita. La lotta per introdurre un assoluto statalismo scolastico, che spesso anche in maniera fanatica viene condotta nell’ambito della scuola da molti componenti delle nuove generazioni, e dalla stragrande maggioranza degli intellettuali, costituisce forse la più pericolosa deriva totalitaria che si sia presentata nel nostro ordinamento da quando è entrata in vigore la Costituzione repubblicana. Ed è gravissimo che una battaglia come questa venga condotta in nome della Costituzione; perché – conclude suor Anna Monia Alfieri – è proprio la Costituzione che espressamente la vieta, allo scopo di garantire il rispetto dei diritti umani”.