Stango (presidente Federazione italiana Diritti umani): “Contro la tortura, fatti passi indietro in diversi Paesi”

Nel nostro Paese il reato di tortura è stato introdotto nel 2017, a trent'anni dall'entrata in vigore della "Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti"

Il 26 giugno si celebra la Giornata internazionale a sostegno delle vittime di tortura, istituita in questa data perché il 26 giugno 1987 entrò ufficialmente in vigore la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Il documento era stato adottato dalle Nazioni unite meno di tre anni prima, il 10 dicembre 1984. Negli anni seguenti è stato ratificato da oltre 160 Paesi.

Di questa iniziativa e della tortura nel mondo, InTerris ne ha parlato con Antonio Stango, presidente Federazione Italiana Diritti Umani – Comitato italiano Helsinki. Politologo, ha operato per i diritti umani fin dai primi anni Ottanta svolgendo attività di monitoraggio in aree di conflitto, collaborando come consulente con il Parlamento italiano e le istituzioni europee oltre ad aver partecipo a molte missioni in Europa, Asia e Africa. E’ stato inoltre coordinatore del Sesto Congresso Mondiale contro la Pena di Morte, svoltosi ad Oslo nel giugno 2016 per Ensemble contre la pein de mort, membro del Comitato scientifico di Forum Religionsfreiheit ed è autore di numerosi saggi e pubblicazioni oltre che professore a contratto di International Organizations and Human Rights alla Link Campus University di Roma e presidente del Centro Europeo Studi Penitenziari.

L’intervista

Com’è definita la tortura?

Perché ci sia tortura, secondo la Convenzione internazionale contro la tortura, le pene e altri trattamenti inumani e degradanti, occorre che si verifichi un atto che leda i diritti della persona nella sfera fisica o anche in quella psicologica da parte di una persona che rappresenti il potere costituto: “qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche… da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso”. Se ci sono degli atti, simili dal punto di vista pratico, compiuti da qualcuno che non rappresenti il potere stabilito o che non sia spinto a compiere quegli atti da qualcuno che rappresenta quel potere allora non si applica la definizione giuridica di tortura.

Questo trattato internazionale è in qualche modo vincolante?

La Convenzione che ho citato è del 1984, sono passati 37 anni da allora e bisognerebbe capire quali Stati si sono adeguati o almeno hanno cercato di farlo e quali sono ancora lontani da tutto questo. Parliamo di una Convenzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e quando ci riferiamo al quadro del diritto internazionale dobbiamo tenere presente che è stabilito dalla dottrina che se anche uno Stato non firmi, non ratifichi una convenzione internazionale su una materia che è riconosciuta con un enorme consenso a livello globale come vincolante, s’intende o almeno si dovrebbe intendere che quelle norme abbiano un valore se non di diritto internazionale convenzionale, di diritto internazionale consuetudinario. Questo è un punto che chi si occupa di diritti umani deve sempre tenere ben presente: esistono dei regimi che tendono a dire che loro applicano le norme internazionali secondo criteri “regionali”, ma questo non è accettabile.

Quando il nostro Paese ha aderito alla  Convenzione Onu contro la tortura?

L’Italia ha ratificato la Convenzione internazionale contro la tortura nel giro poco più di quattro anni, facendola entrare in vigore nel 1989. Dopodiché, nel nostro ordinamento interno il reato di tortura è stato introdotto solo nel 2017, ma con una formulazione che secondo alcuni osservatori non è abbastanza comprensiva delle varie casistiche che potrebbero implicarlo. Tuttavia l’Italia è anche legata alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che a differenza di tutte le altre convenzioni esistenti al mondo su questa materia ha un organismo molto importante che è la  Corte Europea dei Diritti Umani, con sede a Strasburgo, con il potere di emettere sentenze in caso di violazione di articoli specifici della Convenzione stessa.

Dove avvengono le maggiori, e peggiori, violazioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura?

Sono pochissimi gli Stati nel mondo dove non ci sono o quasi non ci sono violazioni diritti umani; fra quelli che hanno le condizioni migliori sono alcuni Paesi scandinavi, altri Stati europei, il Canada. Esistono poi perfino tra gli Stati parte del Consiglio d’Europa, che dovrebbero essere particolarmente rispettosi dei diritti umani essendo vincolati anche alle Convenzioni europee in materia, almeno due Stati, la Federazione Russa e la Turchia, che li violano molto spesso se non sistematicamente, anche per quanto riguarda il divieto di tortura. Fra quelli che nel modo più violento violano i diritti umani e nello specifico la normativa contro la tortura vi sono l’Iran, dove la situazione a mio parere è disastrosa, alcuni Stati arabi, la Corea del Nord, il Venezuela e la Cina, dove c’è anche la questione di violazioni sistematiche di massa per interi gruppi etnici – il caso degli uiguri è uno dei più rilevanti e ormai dei più noti.

A livello mondiale, com’è il trend? C’è una diminuzione o un aumento del ricorso alla tortura?

A mio parere, salvo poche eccezioni, negli ultimi anni si sono fatti molti passi indietro. Pensiamo per esempio alla Bielorussia, l’unico Stato europeo che non può fare parte del Consiglio d’Europa tanta è la differenza dagli standard, perlomeno formali, di rispetto della Convezione europea. La stessa Cina ha fatto molti passi indietro, l’Iran è su una china che va verso il baratro delle violazioni sistematiche gravissime dei diritti umani sempre più profondamente. Il Venezuela negli ultimi anni ha intensificato la repressione e gli abusi in carcere. Ci sono poi Stati dove la situazione è fuori controllo, come la Siria o come la Corea del Nord. Il quadro complessivo non riguarda dunque solo qualche piccolo Stato: si tratta di circa due miliardi di persone che vivono in Paesi dove i loro diritti sono sistematicamente e gravemente violati. La tendenza in questi Paesi è francamente negativa. Ci sono poi degli Stati in cui se avvengono delle violazioni non c’è una volontà da parte dello Stato che esse proseguano. La tendenza ad almeno provare ad andare verso un miglioramento del rispetto dei diritti umani, anche se in modo non univoco, è quella che si verifica negli Stati democratici, come nella nostra Italia.

In quali luoghi avvengono le torture e i trattamenti crudeli, inumani e degradanti?

Certamente le strutture di detenzione in generale (possono essere anche le cosiddette camere di sicurezza dei posti di polizia) sono luoghi dove possono avvenire questi episodi. Nel caso di Stati democratici, si tratta di episodi imputabili non allo Stato in sé ma a singoli comportamenti non accettabili e illeciti che vanno perseguiti, come normalmente succede. È compito dell’esecutivo prevenire questi fenomeni e della magistratura condurre adeguate indagini e adeguati processi. È una situazione che rientra nel quadro di qualsiasi Stato di diritto che ha dei problemi e deve puntare a risolverli. La questione dei centri per migranti è particolarmente delicata. Mentre nelle strutture carcerarie esistono regolamenti, possibilità di effettuare visite, magistrati di sorveglianza, avvocati che possono rendersi delle conto delle situazioni e chiedere provvedimenti per le cose che non vanno, molto spesso nei centri di transito per migranti si è in condizioni non chiare, quindi le violazioni possono essere più frequenti. Occorrerebbe senz’altro migliorare in generale il quadro delle disposizioni per il trattamento dei migranti. La stessa cosa vale per strutture dove sono ricoverate persone con problemi psichiatrici – che non sono più gli ospedali psichiatrici come erano una volta ma che  richiedono un’attenzione molto particolare e per le quali si può ancora fare molto.

Ricordiamo che, parallelamente alla Convenzione dell’ONU, in ambito del Consiglio d’Europa in quegli anni fu approvata la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, che ha portato all’istituzione di un Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) che ha il potere di visitare i luoghi in cui si trovano persone private della libertà.

Chi sono le vittime?

In alcuni Stati le donne sono vittime di forme particolarmente gravi di tortura. In Iran ci sono stati casi di cui si è avuta testimonianza certa di donne condannate a morte che, poiché secondo un certo canone della Sharia non potevano essere giustiziate se vergini, sono state prima violentate da personale che doveva essere di custodia per poter poi eseguire la condanna a morte. A parte questo, in generale le persone che vengono torturate in Stati autoritari sono spesso coloro che fanno opposizione politica. Lo abbiamo visto anche recentemente in un Paese come la Bielorussia. In molti Stati autoritari – io l’ho notato soprattutto in alcuni Paesi dell’ex Unione Sovietica, fra i quali il Kazakistan – si verifica che più del 90% delle persone arrestate, imputate di qualsiasi cosa, confessano. Queste confessioni sono certamente da ascriversi al fatto che il fermato dalle forze di polizia o l’imputato è stato torturato e costretto a firmare la confessione. Ci sono poi le minoranze etniche, che subiscono in molti Paesi discriminazioni sotto diversi punti di vista: ad esempio, in Cina nel caso degli uiguri o di altre minoranze come quelle buddiste tibetane. Il fatto di fare parte di una minoranza porta a discriminazioni tali che spesso arrivano alla detenzione con trattamenti crudeli e degradanti. Come è stato rivelato da molti rapporti negli ultimi anni, circa un milione di uiguri è internato in campi di lavori forzati che il regime cinese chiama “campi di avviamento al lavoro” o di “educazione professionale”, che è un eufemismo a cui credono o vogliono fare finta di credere soltanto il regime e qualche suo sostenitore. In Cina poi solo alcune denominazioni religiose sono approvate dal regime comunista e per detenere alcuni diritti sono poste sotto stretto controllo e devono praticare e dimostrare una strettissima osservanza alle direttive del Partito.

Quali sono i casi di tortura “mascherata”, cioè della quale magari la pubblica opinione non ha piena consapevolezza?

Dipende dal grado di trasparenza di uno Stato. In Italia abbiamo visto casi con sentenze annullate, indagini rifatte, perché siamo in uno Stato dove certamente ci sono dei difetti ma che comunque alla fine può assicurare, con i diversi gradi di processo, che un caso venga ripreso, pur con una lentezza generalmente inaccettabile. In Paesi dove non c’è libertà di stampa e quindi manca una pubblica opinione consapevole, dove magari gli avvocati sono considerati probabili colpevoli come nel caso della Turchia (dove molti legali sono arrestati per avere assistito degli indagati o imputati di “terrorismo” solo perché sostengono un partito politico avverso al capo dello Stato) e dove la magistratura non è indipendente ma è in pratica un organo del potere esecutivo, le torture spesso non vengono alla luce. E in fondo anche la detenzione ingiusta è una forma di tortura, perché è insostenibile psicologicamente per un innocente passare anni in condizioni di detenzione.

Con quale fine si pratica la tortura?

Il motivo più diffuso ritengo sia l’estorcere confessioni o chiamate di correità, cioè forzare la persona arrestata o detenuta a fare nomi di complici o presunti tali. In alcune circostanze, la tortura di fermati o detenuti politici è una forma di minaccia verso l’intera popolazione. Ci possono poi essere situazioni di disprezzo per una determinata categoria, ma questo va studiato caso per caso.

Negli ultimi 20 anni, esattamente due decenni dopo l’11 settembre, cosa è cambiato?

È noto che vi hanno fatto ricorso in particolare gli Stati Uniti negli anni della presidenza di George W. Bush, nell’ambito della guerra al terrorismo scatenata in conseguenza dell’11 settembre. Per buona sorte quel periodo si è concluso, dopo sparizioni di persone ed estradizioni forzate. Si era detto che determinate forme di tortura sarebbero state giustificate per prevenire ulteriori gravi atti terroristici, poi quelle teorizzazioni non sono più state giudicate accettabili. Quell’11/9 fu anche usato come “giustificazione” per l’intensificarsi delle violazioni dei diritti umani, della tortura ma non solo, da molti regimi autoritari, i quali sostenevano che poiché lo facevano gli Stati Uniti non si capiva perché il mondo dovesse criticare il loro comportamento, peraltro già abituale prima di allora: giustificazioni ovviamente inaccettabili. Ritengo che tutti gli Stati democratici abbiano ormai superato quell’idea gravemente errata che il divieto di tortura potesse essere limitato o aggirato.