Nonni da tutelare

rp_fasano_annamaria-150x150.jpgNei rapporti familiari, un ruolo importantissimo viene rappresentato dai nonni. Sono il centro di tradizioni ed insegnamenti, portatori di valori primari che hanno guidato ed accompagnato la crescita dei figli e che possono essere una guida per un equilibrato sviluppo emotivo dei nipoti. Nell’interesse del minore si è quindi ritenuto di salvaguardare le relazioni parentali, soprattutto nella fase della patologia del rapporto coniugale. Le dinamiche familiari, infatti, si fondano su una complessa trama di relazioni personali, con delicati equilibri che entrano in crisi in situazione di conflitto. L’ingiustificato divieto dei genitori di frequentazione dei nonni contrasta con le più elementari esigenze educative.

Il legislatore ha sentito l’esigenza di tutelare i figli minori, anche nei rapporti di amore con gli ascendenti, dapprima con la legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, che tutela il diritto di conservare relazioni affettive familiari, assicurando al minore la possibilità prioritaria di crescere all’interno della propria famiglia. Con la legge 31 luglio 2005, n. 159, è stata istituita la festa nazionale dei nonni, così garantendo l’importanza di queste figure all’interno del contesto familiare e nella società, mentre con la legge sull’affido condiviso, la n. 54 del 2006, è stato stabilito il principio secondo cui: «anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

A livello sovranazionale, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, con le due sentenze del 13.6.2000 e del 29.9.2005 (www.diuit.it), ha affermato che l’art.8 della Cedu, “ricomprende quantomeno i rapporti tra i prossimi congiunti, i quali possono svolgere un ruolo considerevole” e quindi il rapporto tra nonni e nipoti. “Il rispetto della vita familiare, così intesa, implica per lo Stato l’obbligo di agire in modo da permettere il normale sviluppo di tali rapporti”. Per ottenere una adeguata tutela, ai nonni va riconosciuto il diritto di visita dei nipoti. In passato, il codice civile, come pure le leggi speciali, non prevedevano espressamente a favore dei nonni il diritto di frequentazione dei nipoti, tanto meno il diritto di concorrere alla loro educazione ed istruzione. Questa lacuna è stata colmata in parte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, spinte dalla necessità di risolvere contrasti, a volte molto accesi, registrati dalla prassi.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 ottobre 2009, n. 220801 aveva già affermato che, nell’ambito di un giudizio di separazione tra coniugi, la legge attribuisce ai minori, nel loro esclusivo interesse, il diritto di conservare normali significativi rapporti con i prossimi congiunti, mentre questi ultimi hanno solo l’interesse a che le condizioni di separazione siano fissate e specificate in modo da consentire loro di avere normali, significativi rapporti con la prole dei coniugi che si separano. Mentre, con la sentenza n. 5097 del 5 marzo del 2014, la Suprema Corte ha ritenuto, nella vicenda di un minore figlio di un genitore scomparso, il comportamento del genitore superstite, ostacolante ogni rapporto con gli ascendenti del genitore premorto, condotta pregiudizievole ai sensi dell’artt. 330 e ss. cod. civ. (decadenza della responsabilità genitoriale).

Il legislatore è recentemente intervenuto in materia con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, disponendo con l’art. 315 bis cod. civ. (diritti e doveri del figlio), che: “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. […].” mentre, con il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha aggiunto l’art. 317 bis cod.civ., ha stabilito che : “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.” In tal modo si è riconosciuto il diritto del bambino a stringere la mano a chi, con i capelli bianchi e l’incedere lento, vive ogni giorno della sua vita sperando solo di vedere il suo sorriso….. Nonno dunque non è solo una parola, rappresenta un valore.