Da cosa dipende la natura di un ordinamento giuridico

L’ordinamento giuridico è quel complesso di norme di una determinata collettività. La natura di ordinamento giuridico non dipende dalla natura dei fini cui esso si ispira, bensì soltanto dal rapporto tra l’ordinamento ed il gruppo sociale che ad esso si richiama e che in esso si riconosce. Gli ordinamenti particolari sono quelli che si propongono il raggiungimento delle finalità più varie e delimitate a un certo settore, mentre gli ordinamenti generali si propongono il soddisfacimento di una finalità che tendenzialmente comprende tutti i possibili interessi sociali. Tra questi ordinamenti generali si distinguono quelli originari, che traggono da sé medesimi il loro carattere di sovranità, da quelli derivati, che viceversa traggono i loro poteri da un altro ordinamento ad essi sovraordinato. L’adozione dell’uno o dell’altro atteggiamento dipende dalla volontà manifestata dall’ordinamento generale in ordine all’estensione dei fini che esso intende perseguire direttamente con il proprio apparato autoritativo.

Lo Stato è l’ordinamento giuridico che, attraverso l’insieme degli organi politici, amministrativi e giurisdizionali che compongono lo Stato apparato, assicura la pacifica convivenza e il perseguimento di finalità generali, condivise da una determinata collettività sociale, quale lo Stato comunità. Sul piano interno, lo Stato detta e fa rispettare regole di comportamento destinate ai singoli come ai gruppi, sia sul piano esterno, favorendo la formazione di regole coerenti con quelle finalità e impegnandosi ad assicurarne il rispetto, in accordo anche con gli altri ordinamenti generali che compongono la comunità internazionale.

Lo Stato è un’entità che si colloca in una posizione di supremazia rispetto a tutti i soggetti individuali e collettivi, che compongono il popolo, e che vivono in un determinato territorio, con lo scopo di assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo della comunità sociale.