Antitrust multa Facebook per uso “ingannevolmente” dei dati utente

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Il logo di Facebook

L’Autorità Antitrust ha comminato una sanzione di 7 milioni di euro a Facebook Ireland Ltd. e Facebook Inc. per non aver ottemperato alle indicazioni di rimuovere la pratica scorretta sull’utilizzo dei dati degli utenti e non aver pubblicato la dichiarazione rettificativa richiesta dall’Autorità.

Cos’è l’Antitrust

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in acronimo AGCM), è un’autorità amministrativa indipendente italiana, istituita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ha funzione di tutela della concorrenza e del mercato. È informalmente chiamata Antitrust, dall’omonima area giuridica di competenza.

L’autorità ha i seguenti compiti: vigilanza contro gli abusi di posizione dominante; vigilanza di intese e/o cartelli che possono risultare lesivi o restrittivi per la concorrenza; controllo delle operazioni di concentrazione (fusione o take-over) che superano un certo valore, comunicate all’autorità, che ne valuterà l’impatto sul mercato; tutela del consumatore, in materia di pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e pubblicità ingannevole; valutazione e sanzionamento dei casi di conflitto d’interesse dei componenti del Governo; valutazione e attribuzione del punteggio di rating di legalità. Poteri. L’autorità in tali casi può procedere ad istruttorie o indagini conoscitive, che possono concludersi con una diffida o una sanzione amministrativa.

La querelle con Facebook

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva emesso un provvedimento nei confronti di Facebook nel novembre 2018. In particolare, si legge in una nota, “l’Autorità aveva accertato che Facebook induceva ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli subito e in modo adeguato – durante l’attivazione dell’account – dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti e, più in generale, delle finalità remunerative sottese al servizio, enfatizzandone viceversa la gratuità”.

Per l’Antitrust, inoltre, “le informazioni fornite da Facebook risultavano generiche e incomplete e non fornivano una adeguata distinzione tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti) e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate”.

La dichiarazione rettificativa

Oltre a sanzionare Facebook per 5 milioni di euro, l’Autorità aveva vietato l’ulteriore diffusione della pratica ingannevole e disposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa sulla homepage del sito internet aziendale per l’Italia, sull’app Facebook e sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato.

L’istruttoria dell’autorità ha però accertato che “le due società non hanno pubblicato la dichiarazione rettificativa e non hanno cessato la pratica scorretta accertata: pur avendo eliminato il claim di gratuità in sede di registrazione alla piattaforma, ancora non si fornisce un’immediata e chiara informazione sulla raccolta e sull’utilizzo a fini commerciali dei dati degli utenti”. Secondo l’Autorità, si tratta di informazioni di cui il consumatore necessita per decidere se aderire al servizio, alla luce del valore economico assunto per Facebook dai dati ceduti dall’utente, che costituiscono il corrispettivo stesso per l’utilizzo del servizio.