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Fino al 25 ottobre è possibile integrare il proprio “730”

Non sempre chi sbaglia paga, neppure quando si parla di tasse. Stavolta però non si parla di evasori o di “furbetti”, ma delle modalità e dei tempi che i contribuenti hanno per correggere o integrare le proprie dichiarazioni dei redditi incomplete. I termini ufficiali per la compilazione e la trasmissione all’Agenzia delle entrate del modello 730 sono scaduti lo scorso 23 luglio, ma c’è tempo fino al prossimo fine autunno/inizio inverno per le presentare le rettifiche nel caso queste possano apportare una situazione più favorevole per il dichiarante.

Il modello integrativo

È fissata al 25 ottobre la scadenza dei termini per presentare la dichiarazione dei redditi integrativa per chi ha dimenticato di indicare qualche deduzione o detrazione o per chi non ha compilato interamente il sostituto d’imposta, rivolgendosi a un Centro di assistenza fiscale (Caf) o al proprio commercialista, comunque un professionista abilitato. Nel primo caso, si può integrare il modello originario qualora le modifiche apportino una situazione favorevole al contribuente, cioè maggior credito o minor debito. Per farlo, segnare il codice1 nella casella del “730 integrativo”. Nel secondo, se il dichiarante non ha inserito tutti i dati necessari per l’identificazione del sostituto d’imposta per effettuare il conguaglio, potrà comunque rimediare al suo errore indicando il codice 2 del modello integrativo. La dichiarazione da integrare deve essere presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

Compensazioni e sostituto d’imposta

Se dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi il contribuente si rende conto di non aver inserito tutti i dati necessari e l’integrazione o la rettifica vanno a suo svantaggio – comportando una situazione di maggior debito e minor credito –  ha tempo fino al 2 dicembre, perché il 30 novembre quest’anno è un sabato, per presentare il modello “Redditi sulle persone fisiche” (Redditi Pf). Con questa dichiarazione è possibile sia chiedere un rimborso che ottenere una compensazione della differenza di credito che scaturisce dalla rettifica. Se invece sono stati commessi degli errori nel proprio “730” da cui deriva una situazione sfavorevole, si può utilizzare il modello “Redditi Pf” e versare l’imposta a debito con il modello sostitutivo F24, che compre un po’ tutti i tributi. Questa correzione però non va a bloccare quelle procedure di rimborso o di addebito in riferimento alla Dichiarazione dei redditi trasmessa regolarmente entro il entro il 23 luglio, anche in seguito all’integrazione. Sarà quindi accreditato o trattenuto dallo stipendio o dalla pensione quanto dichiarato nel 730 originario. Se non si riesce a fare entro il 2 dicembre, niente paura. Con il “Ravvedimento operoso” si possono apportare modifiche oltre quella.

Lorenzo Cipolla

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