Disturbo dell'apprendimento:
anche il Fisco se ne accorge

La Legge di bilancio 2018 ha previsto la possibilità di detrarre le spese sostenute dalle famiglie italiane, con figli colpiti da un “Disturbo specifico dell’apprendimento” (Dsa), al fine di agevolare e favorire le procedure di cura.

La legge

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 1 dell’articolo 15 ha introdotto la detrazione fiscale per “le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato”. La detrazione, per i costi sostenuti nel 2018, comprende tutte le spese effettuate per assicurarsi gli strumenti e i sussidi necessari, anche quelli di natura informatica nonché registratori, cartine e calcolatrici. La documentazione dovrà essere presentata nella dichiarazione dei redditi del 2019.

La patologia

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento rientrano (secondo la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012) nell’area più grande dei “Bisogni educativi speciali” (Bes), insieme a condizioni di “disabilità” e a situazioni di “svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale”. Per gli alunni con Dsa è previsto un “piano didattico personalizzato” (Pdp), non vi è il diritto all’insegnante di sostegno. Alcuni di questi disturbi sono ben noti all’opinione pubblica. Il più conosciuto, (fortunatamente supportato da un’eco mediatica abbastanza rilevante) è quello relativo alla dislessia. Pochi (a eccezione delle famiglie colpite e dei soggetti istituzionalmente coinvolti) conoscono la disgrafia, la disortografia, la disprassia e la discalculia.

I disturbi

La dislessia riguarda alcune difficoltà nella lettura e nella scrittura, operazioni che l’alunno svolge con maggior fatica e con la conseguente impossibilità a seguire pedissequamente i programmi. Si possono verificare delle complicazioni a livello mnemonico per cui, in tali casi, è opportuno non esagerare con questo tipo di apprendimento.

La disgrafia riguarda le difficoltà incontrate nel ripetere segni, parole, forme e spazi, nella grafia vera e propria, con uno sforzo eccessivo rispetto a quello necessario e con dei tempi più lenti del previsto. Una variante della disgrafia riguarda il disturbo della compitazione, in cui l’individuo ha problemi a spezzettare le parole in sillabe.

Il disturbo legato ai numeri, ai calcoli, alla loro scrittura e all’elaborazione matematica, prende il nome di discalculia.

La disortografia riguarda la scrittura e la capacità di tradurre e scrivere, in modo esatto, i suoni ricevuti.

La disprassia mette in relazione problemi di coordinazione nel movimento che si rispecchiano nel linguaggio e viceversa.

In alcuni casi, questi disturbi possono combinarsi tra loro.

Riconoscere il disagio

Al pari degli altri Dsa va ricordato che non si è in presenza di deficit cognitivi come, con una valutazione superficiale e approssimativa, si è spesso indotti a credere; in più, se l’alunno ha delle reazioni psicologiche di fastidio, queste si verificano in relazione all’ambiente che lo circonda, non sono connaturate con il disturbo in sé. Riconoscere e ridurre il peso di tali disagi, significa anche rendere la vita facile all’allievo e impedire che lo stesso possa chiudersi e mollare, perdendo le motivazioni e la volontà di studiare.

Buona nuova

L’opportunità introdotta dalla legge di bilancio può essere considerata, in conclusione, come una notizia positiva che, si spera, possa offrire un vantaggio economico alle famiglie interessate dal disagio. In tal caso, il riconoscimento economico segue, legittimamente, quello normativo della legge 170 del 2010. L’auspicio è che non sia una misura fine a se stessa e una tantum ma sia il volano di un’azione più ampia e che possa offrire maggiore visibilità a tutti i disturbi dell’apprendimento, soprattutto a quelli meno conosciuti ma, non per questo, meno presenti.