Rubare la tecnologia è reato?

Huawei, per molti, oggi, è un nome sinonimo di tecnologia, di innovazione, per via della gamma di dispositivi informatici di alta qualità che negli ultimi anni ha commercializzato anche in Italia; ad altri, invece, il nome ricorda l’arresto in Usa di Wanzhou Meng, direttore finanziario della compagnia e figlia del fondatore, per la violazione dell’embargo con l’Iran; ad altri ancora – pochi – fa venire in mente le varie accuse di furto di tecnologia che aziende americane hanno, nel tempo, rivolto al colosso cinese, da Cisco a T-Mobile all’ultima Cnex Labs, startup supportata da Microsoft e Dell.

In realtà, oggi, non si vuole parlare dell’azienda ma prendere spunto da queste accuse di furto di brevetti per un ragionamento più ampio e precisamente sulla proprietà intellettuale. Ogni Stato, infatti, ha una sua normativa in merito che però discende, nelle versioni attuali, dall’accordo TRIPs (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights), sottoscritto a Marrakech nel 1994, al termine del negoziato Uruguay Round. Questo accordo, principalmente, stabilisce i requisiti che le leggi dei Paesi aderenti devono rispettare per tutelare la proprietà intellettuale, nell'ambito del copyright, delle indicazioni geografiche (Dop e Igp, per intenderci), dell'industrial design, dei brevetti, dei marchi di fabbrica registrati, eccetera. Mentre, però, indicazioni geografiche e marchi hanno una loro ratio specifica anche in ottica di tutela del consumatore finale la questione generale del copyright e dei brevetti meriterebbe un serio ragionamento. Nel 2012 Michele Boldrin e Davide K. Levine proposero una provocazione nient’affatto scontata nel libro “Abolire la proprietà intellettuale” e il loro ragionamento ha fondamenti decisamente reali. Comunemente si giustifica la tutela della proprietà intellettuale come un compenso agli sforzi e agli investimenti sostenuti per realizzare un’idea e si pensa che senza questa situazione di monopolio di fatto non esisterebbe alcuno stimolo a innovare.

È veramente così? A voler ben vedere un brevetto, così come un copyright, rappresenta delle tutele a scadenza che, infatti, non hanno valenza eterna, ma sono abbastanza lunghe da permettere di creare una rendita monopolistica sul sottostante a chi l’avesse registrato. Questo non impedisce, ovviamente, che possano esistere beni sostitutivi o equivalenti ma quel particolare prodotto non potrà né essere legalmente copiato né realizzato da altri senza il beneplacito dell’autore. Dal lato di creazioni artistiche, come la musica, sembrerebbe corretto per evitare plagi e garantire ad un autore l’esclusività della sua opera ma, pensiamoci, se uno fosse amante del Thrash Metal, ad esempio, preferirebbe ascoltare One suonata dai Metallica, o da qualcuno che li scimmiotta? In epoca di streaming, quindi di Youtube come di Spotify, dove l’accesso ai contenuti può avvenire anche gratuitamente, questa protezione avrebbe ancora senso? Non è che i maggiori introiti questi autori li abbiano da merchandising e concerti più che dalla mera vendita dei supporti contenenti le loro creazioni (in formato virtuale o fisico) e quanto si risparmierebbe, a livello generale, se si abolisse il sistema di tutela dei diritti d’autore e le società come la Siae (anche solo per l’assurdo “equo compenso” da copia pirata che colpisce ogni dispositivo di memorizzazione dati, anche se non servisse per un archivio audio/video)?

Dal lato tecnologico e scientifico in senso lato, invece, siamo sicuri che la realizzazione di una particolare architettura di un chip o la creazione di un nuovo polimero o, ancora, la realizzazione di un farmaco necessiti di una tutela giuridica, per quanto, limitata nel tempo e volta alla copertura degli investimenti effettuati per la realizzazione? Facciamo un salto indietro nel tempo, per millenni non è mai esistita alcuna tutela alle opere d’ingegno e, nonostante questo, queste furono realizzate e gli autori originali, spesso, sono celebrati tutt’oggi mentre gli emuli, al più, furono considerati “appartenenti alla scuola di…”. Non sappiamo chi inventò la ruota o la volta, ad esempio, ma tutt’oggi conosciamo e ammiriamo chi ne abbia fatto uso magistralmente in opere meccaniche, la prima, o in opere architettoniche, la seconda. Tecnologia e arte sono, infatti, andate avanti per secoli, anzi per millenni, senza che esistesse alcuna protezione per le opere d’ingegno, se non la reputazione dell’autore, finché non si è creata, per via legislativa, una tutela che ha permesso, da una parte di garantire una rendita agli autori ma dall’altra di bloccare o, almeno, di ritardare la diffusione delle innovazioni. Un esempio pratico potrebbe essere quello dei farmaci, i brevetti hanno durata ventennale non rinnovabile, per le caratteristiche anche sociali attribuite ai prodotti. La ragione di questa impostazione sarebbe quella di permettere all’inventore di rientrare dall’esposizione finanziaria generata dal periodo di ricerca, sperimentazione, prove e commercializzazione per, poi, consentire, una volta che il brevetto fosse scaduto, di realizzare lo stesso composto da parte di altri, i c.d. farmaci generici, che permetterebbero di abbassare drasticamente il costo di accesso alle terapie che prevedano queste molecole, fermo restando, invece, la tutela per il marchio industriale già esistente. Ciononostante, ad esempio, Albert Bruce Sabin non brevettò mai il suo vaccino contro la poliomielite affinché questo fosse realizzato a basso costo per tutti e la terapia preventiva contro una malattia terribile fosse accessibile anche nei Paesi più poveri ma questo non impedì che le case farmaceutiche prendessero in carico produzione, dispacciamento e vendita del farmaco.

Questo ragionamento potrebbe benissimo essere applicato anche alla tecnologia, ai chip o ai materiali usati nei vari comparti industriali ad esempio, aprendo così una vera concorrenza nella produzione e nella realizzazione di soluzioni ottimali nel rapporto qualità/prezzo per tutti lasciando, invece, la tutela verso i marchi industriali o verso le indicazioni geografiche degli alimenti che, invece, hanno un duplice obbiettivo, come anticipato più in alto, di tutela sia dei produttori sia dei consumatori poiché un marchio rappresenta anche una percezione di qualità, una sorta di assicurazione sulla qualità della proposta, fosse anche solo nella mente dell’acquirente, come da definizione di valore del marchio. Forse un serio ragionamento su cosa sia la proprietà intellettuale e quali siano le reali implicazioni nel mercato odierno occorrerebbe farlo e, forse ancora, l’abolizione della sua tutela potrebbe avere conseguenze assai positive, sia verso l’utilità generale degli attori sui mercati sia per l’efficienza stessa del sistema economico, favorendo la concorrenza e la spinta all’innovazione continua.