I 4 requisiti che l’Ue chiede per accedere ai Green Bond

L’Europa green ha compiuto un altro passo avanti sul percorso che dovrebbe condurre entro il 2030 alla riduzione del 55% (dal 40%) delle emissioni nocive. Arriva una proposta di regolamento sugli standard europei di obbligazioni verdi. Si tratta di un mercato di nicchia: quello dei “green bond” copre ancora solo il 2,6% del mercato obbligazionario europeo, ma si è quintuplicato negli ultimi cinque anni e nelle intenzioni di Bruxelles servirà concretamente alla transizione ecologica, quando la proposta sarà approvata da Consiglio e Europarlamento.

La nuova e complessiva strategia UE per la finanza sostenibile – ricorda Alessandra Servidori nel suo Blog sul Diario del Lavoro – è suddivisa in sei linee d’intervento: ampliare la normativa attualmente vigente per facilitare l’accesso al finanziamento della transizione sostenibile; rendere la finanza sostenibile più inclusiva nei confronti delle PMI; rinforzare la resilienza del sistema economico e finanziario alla luce dei possibili rischi che l’innovazione ecologica potrebbe comportare; aumentare il contributo del settore finanziario al principio della sostenibilità; garantire e monitorare una transizione ordinata e, infine, promuovere iniziative internazionali e di dialogo con i partner dell’UE.

La proposta europea per le obbligazioni verdi (EUGBS: European Green Bond Standard) introduce un nuovo modello a cui gli emittenti – anche con sede fuori della UE – potranno aderire volontariamente. Purché siano in grado di adempiere a quattro requisiti principali: i fondi raccolti dovranno essere interamente assegnati a progetti conformi al regolamento Tassonomia UE; dovrà esserci piena trasparenza sulle modalità di assegnazione dei proventi; sarà necessaria la presenza di un revisore esterno che controlli la correttezza delle informazioni. Questi revisori dovranno essere registrati e controllati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). La tassonomia dell’UE è uno strumento di trasparenza solido e basato su criteri scientifici: destinato alle imprese e agli investitori, introduce criteri di prestazione chiari per stabilire quali attività apportano un contributo sostanziale agli obiettivi del Green Deal.

Questi criteri creano un linguaggio comune che consente a imprese e investitori di comunicare le proprie attività verdi con maggiore credibilità e li aiuta a orientarsi nella transizione in corso. La tassonomia dell’UE svolge inoltre un ruolo importante nella definizione della norma dell’UE per le obbligazioni verdi e nella creazione del marchio Ecolabel UE per determinati prodotti di investimento al dettaglio. L’ambito di applicazione dell’atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell’UE include già circa il 40 % delle imprese quotate in borsa, appartenenti a settori che sono responsabili di quasi l’80 % delle emissioni dirette di gas serra in Europa; altre attività saranno aggiunte in futuro. La Commissione ha inoltre adottato l’atto delegato che integra l’articolo 8 del regolamento sulla tassonomia, imponendo alle società – con modalità diverse per dimensione e settore – di fornire agli investitori le informazioni sulle prestazioni ambientali dei loro attivi e delle loro attività economiche. In settimana si è anche registrato il lancio da parte di Banca d’Italia della “Carta degli Investimenti Sostenibili”. La Carta si applica alle attività gestite in autonomia dalla Banca, ossia gli investimenti del portafoglio finanziario e delle riserve valutarie. Un perimetro considerevole, visto che a fine 2020 copriva attivi per circa 190 miliardi di euro.