Un “bonus acqua” da 50 litri al giorno per abitante a chi versa in condizioni di disagio. E’ quanto stabilisce i nuovo decreto legge del Presidente del Consiglio, firmato su proposta del ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti in materia di contenimento della morosità e di tariffa sociale del servizio idrico integrato. Un secondo decreto, anch’esso pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 novembre, vieta la disalimentazione del servizio idrico agli utenti disagiati anche in caso di morosità nei pagamenti.
“In questo modo – spiega Galletti – diamo un sostegno reale alle fasce più deboli del Paese, ribadendo il valore profondo dell’acqua, che è fonte di vita e insieme presupposto per la dignità della persona. A fronte di inaccettabili sprechi di acqua che si verificano nel nostro Paese, a causa dell’inadeguatezza delle infrastrutture idriche, il nostro è anche un segnale di rispetto della risorsa ambientale più preziosa”.
Il nuovo decreto sulla “tariffa sociale” definisce il quantitativo minimo vitale necessario a soddisfare i bisogni essenziali in 50 litri al giorno per abitante, ovvero un valore di 10 litri superiore a quello ottimale per garantire una vita dignitosa indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il testo del provvedimento chiarisce che sarà l’Autorità per l’Energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) a disciplinare le condizioni di disagio economico sociale che consentano all’utente, nucleo familiare, di accedere al bonus acqua in base all’indicatore Isee, in coerenza con gli altri settori regolati dall’Autorità. Il bonus – spiega il decreto – è riconosciuto in bolletta dalla data di verifica dei requisiti, in detrazione dei corrispettivi dovuti dall’utente.
Inoltre, anche per le persone che non rientrano nel bonus è previsto che l’Aeegsi introduca delle misure di tutela speciali con adeguate forme di comunicazione all’utenza prima della sospensione del servizio e di rateizzazione per importi rilevanti, come anche la definizione delle modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione, che può avvenire solo dopo il mancato pagamento di fatture superiori al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata.
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