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Covid19, ecco le nuove sanzioni più severe decise dal Cdm

Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende, il decreto legge che introduce sanzioni più dure per chi viola le norme anti contagio da Coronavirus e uniforma il quadro normativo. Lo si apprende a Cdm ancora in corso.

Inasprimento sanzioni

Sanzioni pesanti per chi viola le norme anti-contagio da coronavirus, ma anche la comunicazione dei dpcm finora adottati al Parlamento. Sono le disposizioni contenute nel decreto legge che sarà oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il  provvedimento, spiegano più fonti di governo, serve a uniformare il quadro normativo delle disposizioni finora adottate per frenare l’emergenza, aggiornando e sostituendo il primo decreto di fine febbraio, varato per istituire le prime zone rosse. Nel provvedimento, che nell’attuale bozza ancora suscettibile di modifiche sarebbe composto da 5 articoli, viene espressamente previsto che i decreti del presidente del Consiglio siano inviati alle Camere. E c’è un deciso inasprimento delle sanzioni rispetto all’ammenda finora prevista fino a 206 euro, con l’introduzione di multe oltre i 2000 euro e confische dei mezzi.

Cosa possono fare le Regioni

“Le Regioni, in relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre ovvero sospendere, limitatamente a detti ambiti territoriali, l’applicazione di una o più delle misure” di contenimento dell’epidemia di Covid-19 introdotte dal governo. E’ quanto prevede un passaggio della nuova bozza di decreto che dovrebbe andare oggi in Cdm. “Qualora tali misure – si legge nella bozza – si applichino su tutto il territorio regionale, ovvero su oltre la metà di esso o a oltre la metà della popolazione residente nella regione, la loro efficacia è limitata a sette giorni e, entro ventiquattro ore dalla loro adozione, è formulata proposta al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, per la loro conferma con il decreto ivi previsto”. Le misure “non possono essere in alcun caso reiterate” altrimenti “sono inefficaci”. Anche il sindaco “può introdurre ovvero sospendere nel territorio comunale, con propria ordinanza, l’applicazione di una o più delle misure” con ordinanza “efficace per sette giorni” che “entro ventiquattro ore dalla sua adozione è comunicata alla Regione che, negli stessi sette giorni, può confermarne l’efficacia per trenta giorni, rinnovabili”. Tali misure “possono essere in alcun caso reiterate e, ove non confermate dalla Regione secondo quanto ivi previsto, perdono comunque efficacia allo spirare del settimo giorno”.

Previsto uso dell’Esercito per i controlli

Per l’attuazione delle misure per il contenimento del coronavirus i prefetti possono far ricorso alle Forze di polizia e anche l’esercito. E’ quanto si legge nella nuova bozza del decreto legge atteso in Consiglio dei ministri oggi. “Il Prefetto – si legge – informando preventivamente il Ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento” è “attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza”.

Manuela Petrini

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