Chi è affetto da patologie gravi e non può ottenere prestazioni assistenziali tempestivamente o in forma adeguata in Italia ha diritto a curarsi all'estero e il sistema sanitario nazionale sarà tenuto ad autorizzare e rimborsare le cure che non è in grado di assicurare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con un'ordinanza dalla portata storica.
Il provvedimento è stato emesso nell'ambito del caso della piccola Matilde Biancamano di Siena. La bimba necessitava di accedere a diversi cicli di dure di altissima specializzazione, quali ossigeno terapia iperbarica mista a terapia fisica intensiva. Nell'impossibilità di ricevere cure di pari livello in Italia, la famiglia Biancamano aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione da parte della Usl 7 Siena e del corrispondente centro di riferimento di Firenze al fine di poter eseguire la terapia presso strutture sanitarie collegate situate negli Stati Uniti. Il parere favorevole – ha appreso In Terris dall'avvocato Mario Cicchetti, legale della famiglia – riconosceva sostanzialmente la “superiorità delle cure offerte all’estero rispetto a quello ottenibili in Italia”, consentendo alla minore di potervi accedere e garantendo il rimborso di tutte le spese (comprese quelle di di alloggio e di vitto, oltre che di trasferimento) che sarebbero state da loro anticipate.
La vicenda si è spostata sul piano giudiziario quando gli stessi centri – pur avendo riconosciuto i benefici delle cure ricevute all'estero – hanno negato l'autorizzazione per l'esecuzione di un secondo ciclo di terapie, sempre negli Usa. Ne è derivato un lungo contenzioso tra la famiglia Biancamano, da una parte, e Usl 7 di Siena e Regione Toscana dall'altro. Nel giugno 2013 la Corte d'Appello fiorentina ha riconosciuto alla minore il diritto alle cure estere e al rimborso delle spese già sostenute, rigettando la domanda con cui la Usl chiedeva la restituzione di quanto sborsato per il primo ciclo di cure eseguite.
Oggi la Cassazione, dichiarando infondati i due ricorsi presentati dall'azienda sanitaria locale e dalla Regione Toscana ha cristallizzato il diritto già riconosciuto in sede d'Appello. Nel motivare l'ordinanza la Suprema Corte ha richiamato l'articolo 32 della Costituzione che impone al sistema sanitario l'assistenza della persona. Un diritto, hanno proseguito gli ermellini, che la legge deve assicurare a ogni “cittadino e non cittadino che abbia titolo di residenza nello Stato, che ne abbia bisogno”. Quanto all'autorizzazione delle “cure all'estero -, ha spiegato ancora la Cassazione – per ragioni di tempi e professionalità, benché si risolva in un esborso e non nella mera prestazione del servizio, in nulla differisce dall’assistenza comunque dovuta dal servizio sanitario”.
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