Intervento

Riordino del settore giochi: le disposizioni in materia

Lo scorso 11 marzo 2024, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Il testo costituisce il quadro regolatorio nazionale della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, in particolare quelli a distanza, ossia quelli che prevedono l’effettuazione del gioco in modalità interattiva attraverso una piattaforma su internet, in tv o al telefono, con esclusione di quelli a rete fisica e delle case da gioco – cd. giochi on site, per i quali resta in vigore la disciplina vigente. Il testo propone una modifica del quadro concessorio in materia di giochi on line, introducendo, in particolare, obblighi a carico dei concessionari sulla tracciabilità dei flussi finanziari connessi al gioco, al precipuo scopo di limitare il riciclaggio.

All’Agenzia delle dogane e dei monopoli viene affidato il compito di adottare le regole tecniche minime per l’organizzazione, ad opera del concessionario, della rete telematica e dell’infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati ai fini della gestione della concessione, oltre che la istituzione di un albo per la registrazione dei soggetti che effettuano attività di punti vendita ricariche, cercando così di ottenere un quadro più chiaro della diffusione di tali soggetti. Il testo individua, poi, i principi, compresi quelli di matrice europea, che regolano il gioco pubblico tra i quali vi sono: la tutela dei minori, la legalità del gioco, lo sviluppo del gioco sicuro, e la promozione del gioco responsabile.

Per perseguire tali principi, l’art. 15 introduce la necessità che i concessionari si dotino di strumenti tecnici, tecnologici e informatici finalizzati a tutelare e proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco patologico, anche considerando l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale. Ed, in particolare introducano: misure di autolimitazione al gioco in termini di tempo, spesa e perdita di denaro; limitazioni, basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l’età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, in base a protocolli basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e approvati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; messaggi automatici durante il gioco che evidenzino la durata dello stesso; informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di prevenzione e supporto.

Tali disposizioni benché abbiano il pregio di rimettere sui concessionari l’obbligo di introdurre misure di prevenzione della diffusione di comportamenti di gioco a rischio o problematici, finiscono con il responsabilizzare lo stesso giocatore del rischio di una condotta non consapevole. Ebbene considerata la difficoltà di autolimitazione fisiologicamente connessa ad ogni dipendenza, le nuove regole rischiano di essere concretamente inefficaci allo scopo preposto. Anche la introdotta necessità di strumenti di autoesclusione dal gioco è rimessa alla decisione del giocatore: dal testo diffuso sembra infatti che debba essere proprio il giocatore a definire l’arco temporale massimo di gioco. Risulta evidente che per i giocatori a rischio o problematici la autolimitazione risulterà difficilmente praticabile, basandosi su un principio di autoresponsabilità, come detto, non efficace nelle dipendenze.

Con la medesima finalità di tutela dei giocatori, viene istituita la Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, il cui fine principale è individuato nel monitoraggio dell’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, e i relativi effetti sulla salute. Non appare, allo stato chiaro, se la Consulta andrà a sostituire il vigente Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito in seno al Ministero della Salute o se al contrario ad aggiungersi al medesimo, offrendo in questo modo un nuovo strumento di monitoraggio e tutela dei giocatori d’azzardo.

Altro aspetto che dovrà essere chiarito riguarda la reintrodotta possibilità di una pubblicità del gioco pubblico funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, e comunque coerente con l’esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili. La disposizione ex se sembrerebbe, sebbene con i limiti anzidetti, reintrodurre la possibilità di una pubblicità sui giochi esclusa del tutto dal decreto legge n. 87/2018 – cd. decreto dignità. Anche questa previsione dovrà essere accompagnata da stringenti regole che impongano chiari limiti alla pubblicità dei giochi, considerando leciti solo effettivamente quegli spot che abbiano il fine di promuovere il gioco responsabile.

Appare rilevante poi la previsione per cui i concessionari debbano investire una somma pari allo 0,2% dei ricavi netti, comunque non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative o iniziative di comunicazione responsabile, secondo temi stabiliti da una apposita Commissione operante presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Premessa la necessità di una complessiva lettura del testo definitivamente approvato dal Governo, probabilmente, come rilevato dalle associazione e dagli enti che si occupano della dipendenza da gioco d’azzardo, sarebbe stato utile preservare e ribadire con forza innanzitutto tutte quelle norme preesistenti a carattere dissuasivo che prescrivono ad esempio il divieto assoluto di pubblicità e le firme di avvertimento del rischio di dipendenza da gioco, la cui osservanza poteva essere resa più stringente, mediante la introduzione di previsioni latamente sanzionatorie a carico dei concessionari. Un simile approccio avrebbe probabilmente assicurato un equilibrato bilanciamento tra gli obiettivi di natura contabile e finanziaria e gli obiettivi connessi alla tutela dei consumatori del gioco, necessaria a prevenire la diffusione della patologia ad esso connessa.

Rita Tuccillo

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