Il Senato ha approvato la riforma del processo penale (nota anche come “riforma Bonafede“) con 177 sì e 24 no. Il testo era già stato licenziato dalla Camera ed è quindi legge. L’approvazione della riforma del processo penale, come quella del processo civile, sono tra le condizioni poste dall’Ue per erogare i fondi del Recovery Plan.
Nella mattinata di giovedì 23 settembre, l’Assemblea del Senato ha dunque approvato in via definitiva il ddl n. 2353, che prevede la delega al Governo per l’efficienza del processo penale, e sui quali il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva posto la questione di fiducia. Nella seduta di mercoledì 22, l’Assemblea aveva infatti rinnovato la fiducia al Governo, approvando i due articoli del provvedimento.
Il ddl n. 2353 Bonafede [qui il testo completo, ndr] già approvato dalla Camera dei Deputati il 3 agosto, reca la “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, si compone di 2 articoli:
Nei lavori parlamentari le finalità vengono così individuate:
L’articolo 1, comma 9, detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare incidendo:
L’articolo 1, comma 10 scandisce principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l’applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale:
L’articolo 1, comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene direttive rivolte all’obiettivo dell’accelerazione del procedimento, in base alle quali il governo dovrà prevedere:
L’articolo 1, comma 12 delega il Governo ad intervenire sulla disciplina dei procedimenti attribuiti alla competenza del giudice monocratico ove non si fa luogo ad udienza preliminare e l’esercizio dell’azione penale avviene con citazione diretta a giudizio.
Quanto al giudizio di appello, il Governo è delegato:
La delega prevede che la trattazione dei ricorsi avvenga con contraddittorio scritto senza l’intervento dei difensori facendo salva la possibile istanza delle parti di discussione orale. Dinanzi alla Cassazione è infine prevista l’introduzione di un ricorso straordinario per dare esecuzione alle sentenze della CEDU.
Finalità deflattive del processo penale persegue l’articolo 1, comma 15, che delega il Governo a intervenire sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, allargando l’ambito di applicazione della procedibilità a querela. Anche il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova, previsto dall’articolo 1 commi 21 e 22, dovrebbe consentire di ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento.
L’articolo 1, comma 22 delega il Governo a estendere l’ambito di applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore. Si prevede inoltre l’applicazione dell’istituto già durante le indagini preliminari.
Presentano una finalità deflattiva alcuni principi di delega relativi alla revisione del sistema sanzionatorio penale: l’articolo 1, comma 17 delega il Governo a rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, da individuare:
ampliandone l’ambito di applicazione. Le nuove pene sostitutive, irrogabili entro il limite di 4 anni di pena inflitta, saranno direttamente applicate dal giudice della cognizione, sgravando in tal modo il carico dei giudici di esecuzione.
L’articolo 1, al comma 23, prevede una delega al Governo nella quale prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni rivolta a operare già nella fase delle indagini preliminari, per effetto:
Il provvedimento promuove la digitalizzazione del processo penale e l’impiego delle nuove tecnologie con finalità di velocizzazione e risparmio, anche muovendo dall’esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto.
Ulteriori principi di delega sono ricondotti alla finalità di bilanciare le esigenze di velocizzazione del procedimento con quelle di mantenere elevate garanzie difensive. L’articolo 1, comma 6 reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina delle notificazioni all’imputato, prevedendo che solo la prima notificazione, ove egli prende conoscenza del procedimento a suo carico, e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, dovranno essere effettuate di persona all’imputato. Le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l’imputato avrà l’onere di comunicare i propri recapiti. La disciplina delle notificazioni all’imputato risulta connessa alla nuova regolamentazione del processo in assenza dettata dall’art. 1, comma 7.
La riforma include disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato e per l’introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa, anche in attuazione di direttive UE. In dettaglio, l’articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, con particolare riguardo:
L’articolo 2, commi 11-13, con disposizioni subito precettive, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte col cd. Codice rosso, dilatandone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.
Il comma 15 dell’articolo 2 è volto ad inserire tra i delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
La riforma penale, con l’articolo 2, comma 1, interviene con disposizioni immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale, con la finalità di:
Infine, il testo contiene una serie di disposizioni di delega riconducibili all’esigenza di razionalizzare alcuni specifici istituti processuali. Più in dettaglio, l’articolo 1, comma 14 delega il Governo ad intervenire in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca; l’articolo 1, comma 17 interviene sul procedimento di esecuzione della pena pecuniaria con la finalità di restituirle effettività. L’articolo 2, commi da 7 a 10, introduce specifiche disposizioni, subito precettive, volte a cautelare la più compiuta identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale, con specifico riguardo:
In particolare:
Sunto a cura di Altalex.com
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