Editoriale

Attribuzione del cognome: cosa prevede la legge italiana

La Corte costituzionale ritorna sul cognome della madre con una ordinanza del 13 gennaio 2021. Un tema già trattato nel 2006 e lasciato per tutti questi anni in un cantuccio dal legislatore. Malgrado i giudici costituzionali abbiano affermato che dalla trasmissione in via esclusiva del cognome paterno scaturisca la lesione del principio di eguaglianza tra i sessi.

L’occasione è un’ordinanza del Tribunale di Bolzano che ha promosso la questione di legittimità di una norma del codice civile. La disposizione viene censurata nella parte in cui non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere alla prole il solo cognome materno. Nel caso portato all’esame della Corte si tratta della possibilità da parte dei genitori non coniugati di attribuire alla figlia, riconosciuta alla nascita da entrambi, il solo cognome della madre. Nonostante la concordia dei genitori tale possibilità resta preclusa dalla legge.

La Corte ha deciso di andare alla radice del problema e ha sollevato presso di sé la questione di costituzionalità sull’art.262 co. 1. I giudici della Consulta, infatti, reputano tale questione pregiudiziale rispetto a quella che è stata rimessa dai magistrati altoatesini. Infatti, “qualora venisse accolta la prospettazione del giudice di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l’accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno”. Con ciò riconfermando la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore dell’eguaglianza è stata riconosciuta, oramai da tempo dalla stessa Corte. Il sistema attuale che impone il cognome paterno, ricognitivo di un solo ramo genitoriale, si pone in contrasto con la necessità di garantire l’effettiva parità dei genitori e la pienezza dell’identità personale del figlio.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è occupata di recente della vicenda. Nel 2018, Il Tar Lazio ha ribadito che l’attribuzione ai figli del doppio cognome è una possibilità concretizzabile solo in presenza di una comune volontà dei genitori.

Così i giudici hanno ritenuto di sollevare, in riferimento agli artt. 2,3 e 117, primo comma della Costituzione, la questione di costituzionalità dell’art.262 del Codice civile, nella parte in cui, in mancanza di accordo tra i genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché i cognomi di entrambi i genitori.

L’automatica attribuzione del solo cognome paterno ai figli “costituisce un’irragionevole disparità di trattamento tra coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare”. Anzi “è proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità e viceversa è la diseguaglianza a metterla in pericolo”. L’unità si rinsalda in un clima di solidarietà e di parità tra i coniugi.

L’attribuzione inderogabile del cognome paterno ai figli è il retaggio di una concezione della famiglia, di derivazione maritale, non più compatibile né con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna né con la normativa della Convenzione Edu. Una visione di società patriarcale basata su ruoli stereotipati, che affonda le sue radici nel diritto romano, in cui il capo indiscusso era il pater familias.

Il diritto di poter trasmettere sempre anche il cognome della madre elimina una evidente regola discriminatoria e rimuove un ulteriore ostacolo alla effettività dell’eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. L’individuazione dell’effettivo perimetro degli interessi da tutelare si intreccia con la piena realizzazione del diritto all’identità personale. Il diritto di ciascuno di preservare la propria individualità include il diritto al nome identificativo della persona ma anche la sua ascendenza familiare e le sue origini. Il cognome della madre costituisce elemento integrante del diritto ad essere sé stessi, ciò comportando la pretesa del figlio ad essere identificato anche attraverso l’ascendenza genitoriale materna. La prevalenza del patronimico, invece, sacrifica il diritto all’identità del minore, privandolo della possibilità di essere identificato fin dalla nascita anche con il cognome della madre.

La trasmissione dei due cognomi renderebbe possibile pure l’attualizzazione del principio di unità familiare. Il cognome offre testimonianza dell’appartenenza al medesimo nucleo familiare e del reciproco legame tra i suoi componenti. A maggior ragione, in un contesto sociale profondamente mutato che vede l’esponenziale crescita delle famiglie c.d. “allargate”. La carenza di una disciplina organica che consenta alla madre di trasmettere sempre il proprio cognome ai figli, nati da unioni diverse, nega ai fratelli e alle sorelle il diritto al possesso dello stesso cognome. Con ciò creando, anche all’interno del medesimo nucleo familiare, una immotivata discriminazione con i germani che tali sono per parte di padre. Il cognome materno è segno identitario che la prole ha diritto ad ottenere e preservare. Tanto più nei casi in cui è l’unico idoneo a rendere evidente la comune appartenenza dei figli alla stessa genitrice e alla di lei famiglia.

Il Parlamento ancora tace e manca un modello normativo di riferimento chiaro sull’attribuzione del cognome. Attendiamo un nuovo coraggioso slancio della Corte per un successivo traguardo nel complesso processo di affermazione dell’eguaglianza di genere.

Ida Angela Nicotra

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