“Ecco perché il ddl sull'affido condiviso è dalla parte dei figli”

affido

Solo nel 2017 in Italia 82mila coppie hanno divorziato e 91mila si sono separate. Quello dei matrimoni che finiscono (dal punto di vista civile) è un fenomeno in crescita, di cui le prime vittime sono i figli. I piccoli si trovano spesso al centro di dispute tra madre e padre, che sconfinano in estenuanti battaglie processuali e li condannano a ridurre notevolmente la frequentazione di uno dei due genitori, quasi sempre la figura paterna. Il ddl 735 sull’affido condiviso, di cui è primo firmatario Simone Pillon (Lega), ha l’intento di intervenire per tutelare i figli che si trovano al centro di queste liti familiari. In qualità di neuropsichiatra infantile, il prof. Giovanni Battista Camerini si è occupato degli art. 17 e 18 del testo in questione, che prevedono norme a contrasto dell’alienazione parentale, fenomeno di cui parla nell’intervista ad In Terris che segue.

Professore, non esiste già la legge 54/2006 sull’affido condiviso? Che bisogno c’è di un altro intervento legislativo?
“Malgrado sia stata approvata in fretta prima della caduta dell’allora governo, la legge 54/2006 a mio avviso è buona. Il problema è che è stata applicata male, in particolare per un motivo: essa parlava di affido condiviso inteso come condivisione delle responsabilità da parte dei genitori, ma era vaga, in quanto non prendeva in considerazione gli aspetti concreti di queste responsabilità”.

Il ddl Pillon supplisce a questa vaghezza?
“Sì, perché parla di affido materialmente condiviso, che è, al di là di ogni dubbio, una condivisione concreta materiale della responsabilità educativa dei genitori che includa anche i tempi di frequentazione. Il ddl in questione recepisce una raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2015 in cui si invitavano gli Stati membri ad adottare la share custody, ossia una modalità di affidamento dei figli che preveda che essi passino con ogni genitore non più dei due terzi del tempo e non meno di un terzo. Numerosi studi scientifici internazionali dimostrano che questa modalità di affidamento è vantaggiosa per i figli in termini di benessere”.

Esistono Stati membri che hanno adottato nella loro legislazione questo invito del Consiglio d’Europa?
“Certo. La Danimarca, la Svezia, il Belgio, la regione autonoma della Catalogna, in parte anche la Francia. Ricordo inoltre che i Tribunali italiani di Brindisi, Salerno e Perugia hanno protocolli che prevedono queste modalità di affidamento”.

I detrattori del testo ritengono che così si trasformano i figli in “pacchi postali”, spostati dalla casa di un genitore a quella dell’altro…
“È un’enorme sciocchezza sul piano scientifico, perché tutti gli studi dimostrano che i figli ‘pacchi postali’ stanno molto meglio di quelli in custodia monogenitoriale. Un bambino figlio di genitori separati, nel suo interesse, deve avere due abitazioni, non una soltanto; due guardaroba, non uno soltanto; soprattutto, deve avere la possibilità di trascorrere tempo con entrambi i genitori”.

Si potrebbe obiettare che più che la quantità, conti la qualità del tempo trascorso con i genitori…
“Questa è un’altra affermazione banale. Un genitore, per assumere le proprie responsabilità educative nei confronti del figlio, deve trascorrere un’adeguata quantità di tempo con lui, deve assisterlo concretamente”.

L’art. 11prevede che chi non ha la possibilità di ospitare il figlio in spazi adeguati non ha il diritto di tenerlo con sé. Se un giudice dovesse considerare una casa molto piccola uno spazio non adeguato, si rischierebbe di privilegiare lo spazio in cui muoversi all’amore di un genitore?
“Questa mi sembra una forzatura interpretativa al testo. Come spazio non adeguato, si intende vivere in una roulotte, in macchina, in un tugurio, non in un appartamento di pochi metri quadrati”.

Non crede allora che questo aspetto vada precisato meglio per evitare interpretazioni nelle aule di tribunale?
“Va detto che il ddl in questione è stato presentato in forma ancora ‘grezza’, credo che verrà migliorato nel corso dei lavori parlamentari e nelle audizioni. Precisare questo passaggio dell’art. 11 può essere un correttivo”.

Molte polemiche ha suscitato anche la presunta introduzione nel ddl del concetto di pas (sindrome di alienazione parentale). Lei, da neuropsichiatra infantile, cosa ne pensa?
“Non esiste la sindrome di alienazione parentale, esiste piuttosto l’alienazione parentale, che è un fenomeno per cui un figlio rifiuta di vedere un genitore sulla base di induzioni dirette o indirette ricevute dall’altro genitore. L’Italia è costantemente sanzionata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo perché nel nostro Paese il fenomeno in questione è diffuso e non esistono strumenti per arginarlo. Il ddl Pillon colma questo vuoto introducendo sanzioni amministrative e civili a carico del genitore che si renda responsabile di questi comportamenti”.

C’è chi definisce questo di Pillon un ddl “in favore dei padri”. A suo avviso è vero? Ed è esatto sostenere che anche nei tribunali ci sia una sorta di “pregiudizio culturale” negativo nei confronti dei maschi, dunque dei padri?
“A me non piace parlare di ‘padri’ e ‘madri’, di partecipare a questa sorta di ‘guerra’ tra maschi e femmine. Ma è un dato di fatto che la figura paterna in diritto di famiglia è, nella prassi, penalizzata: i tribunali spesso concedono ai padri tempi di frequentazione dei figli davvero scarsi. In una sentenza della Cassazione dell’anno scorso, veniva recuperato addirittura il concetto di ‘preferenza materna’ anche per i bambini sopra i tre anni. E ancora: nella prassi giudiziaria, la madre non ha bisogno di mostrare un certificato di idoneità per essere madre, mentre il padre sì. A mio avviso è una stortura, in altri Paesi gli affidi condivisi sono enormemente più frequenti che da noi”.

Recenti studi condotti dalla Virginia Commonwealth University e confermati dall’Università di Tokyo sostengono che la separazione dei genitori potrebbe avere contraccolpi psicologici sui figli persino peggiori della morte dei genitori. È davvero così?
“La separazione dei genitori rappresenta un fattore di stress cronico soprattutto quando si lega a un’esposizione del figlio a conflitti tra genitori oppure quando comporta la perdita di contatti con un genitore. Ad esempio, quella di un figlio che è abituato a vedere un padre tutti i giorni e, dopo la separazione, lo vede tre volte al mese, può essere equiparata a un’esperienza di perdita per la morte. La situazione si aggrava nel momento in cui alla perdita di contatti dopo la separazione si associa l’alienazione, ossia quando il figlio interiorizza un’immagine negativa di quel genitore: è un fattore di rischio per l’insorgenza a distanza di anni di malattie fisiche e psichiche”.

Questo ddl aiuta a contrastare certi rischi?
“Parlando da medico, ritengo che l’impianto di base di questo ddl introduca elementi protettivi in grado di temperare certi fattori di rischio. Questi elementi sono i tempi bilanciati di frequentazione, le sanzioni nei confronti del genitore che ostacola il rapporto del figlio con l’altro genitore, nonché il tentativo di spostare la lite tra genitori a livello extragiudiziale”.