Tap, il Tar del Lazio respinge il ricorso della Regione Puglia: “Il controllo spetta al ministero”

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso della Regione Puglia per ottenere l’annullamento delle note del ministero dell’Ambiente che autorizzava il Tap all’espianto degli ulivi nell’area del cantiere per il gasdotto.

Il 6 aprile il presidente del Tar del Lazio con un decreto urgente aveva accolto, in prima battuta, l’istanza della Regione Puglia e aveva sospeso gli atti ministeriali con cui veniva dichiarata pienamente ottemperata la prescrizione A.44 della Via, la Valutazione di impatto ambientale legata ai lavori per il gasdotto nell’area di Melendugno, nel Salento. Questa prescrizione è riferita alla cosiddetta fase “zero” dei lavori e autorizza Tap, il consorzio a cui fa capo la realizzazione del gasdotto, a espiantare gli ulivi nell’area del cantiere.

Secondo il tar del Lazio il Tap è un’opera “dichiarata infrastruttura strategica, di preminente interesse per lo Stato”. Quindi, è il Ministero dell’Ambiente il “titolare di una facoltà di controllo, in ordine al rispetto di quanto previsto nel decreto Via”. La verifica finale di “ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale del 2014 che ha “definito positivamente la valutazione di impatto ambientale” compete al Ministero dell’Ambiente, si legge infatti nella sentenza, da poco visibile sul sito della giustizia amministrativa. E sebbene la Regione Puglia sia indicata nel decreto “come Ente vigilante, non può escludersi che il Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del Mare rimanga titolare di una facoltà di controllo, in ordine al rispetto di quanto previsto nel decreto Via”.

Al centro della controversia ci sono 211 piante di ulivo. La sentenza spiega che il Ministero, in vista della camera di consiglio al Tar, ha depositato memorie in cui spiega che la cosiddetta “fase zero, riguardante la sola realizzazione – previa rimozione degli ulivi – della strada di accesso all’area di cantiere” è “pressoché conclusa con residuo previsto spostamento di un numero limitatissimo di alberi già espiantati”. Inoltre i giudici hanno rilevato che “due articolazioni della stessa Regione Puglia (il Dipartimento Agricoltura – sezione osservatorio fitosanitario ed il Dipartimento Agricoltura – servizio provinciale agricoltura di Lecce)” con specifici provvedimenti “hanno concesso alla società Tap l’autorizzazione all’espianto” degli ulivi. Autorizzazione che “le ulteriori osservazioni” del Dipartimento di Ecologia della Regione “non hanno posto nel nulla“.