Maltrattamento sui minori: un fenomeno criminale in costante aumento

Maltrattamento sui minori legge
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Il maltrattamento sui minori comprende tutti i tipi di abuso e negligenza nei confronti di un bambino di età inferiore ai 18 anni da parte di un genitore, un caregiver o di un’altra persona con il ruolo di custodia. Si tratta di un fenomeno criminale in costante aumento, che spesso rimane dentro le mura domestiche per il timore delle vittime minorenni di denunciare un parente o un amico, autore delle violenze.

La tutela dei diritti dei minori nei procedimenti che riguardano maltrattamenti e atti di violenza subita all’interno della famiglia è stata particolarmente attenzionata dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022. Il documento si concentra sull’accesso alla giustizia e sul carattere fondamentale del diritto del minore di essere ascoltato. Ogni giovanissima persona, indipendentemente dal suo contesto sociale, economico o etnico, deve poter godere di tale diritto, indipendentemente dai propri genitori o tutori legali, con la garanzia che l’audizione sia condotta da un giudice o da un esperto qualificato e che su di loro non sia esercitata alcuna pressione.

L’ascolto dovrebbe sempre svolgersi in un contesto a misura di minore ed essere consono all’età, alla maturità e alle abilità linguistiche, in termini di padronanza della lingua e dei contenuti, assicurando il rispetto dell’integrità emotiva e dell’interesse superiore del minore. In particolare, dice la Risoluzione, nell’ambito dei procedimenti di diritto di famiglia in cui vi è un sospetto di violenza familiare, l’audizione del bambino dovrebbe essere sempre condotta in presenza di professionisti qualificati, medici, psicologi o professionisti specializzati in neuropsichiatria infantile, per non aggravare il trauma subito o causargli ulteriori danni. Le linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa “per una giustizia a misura di minore”, adottate nel 2010, hanno evidenziato la necessità di rispettare il diritto di ogni minore di essere informato sui suoi diritti e di essere consultato nei procedimenti che lo riguardano, dando il giusto riconoscimento alle sue opinioni. Anche tenendo in considerazioni le sue eventuali difficoltà di comunicazione.

Nel processo minorile occorre assicurare un approccio multidisciplinare che realizzi una stretta collaborazione tra diversi professionisti al fine di pervenire ad una valutazione della situazione psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva dei soggetti coinvolti. Inoltre, la dichiarazione europea si sofferma sulla necessità di considerare l’opzione dei minori ad essere ascoltati da uno “specialista” che poi si prenderà cura di riferire il loro punto di vista al giudice.

In Italia, molti passi in questa direzione sono stati compiuti. In particolare, la legge n. 206 del 2021 è intervenuta, apportando elementi di novità nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, con la previsione che i giudici minorili possono compiere su delega del magistrato togato importanti adempimenti. I giudici onorari, grazie alla loro preparazione multidisciplinare, costituiscono una importante risorsa nei procedimenti trattati dal tribunale dei minorenni. La nuova legge n. 137 del 2023, di conversione in legge del d.l. n.105, si prefigge di velocizzare i procedimenti, il cui ritardo potrebbe comportare un grave pregiudizio per la tutela dei minori che versano in situazioni di emergenza.

Così, ponendo al centro il valore “della tempestività dell’ascolto”, si introduce, in via transitoria, la possibilità che il giudice togato possa delegare il magistrato onorario all’ascolto del minore. In linea con gli orientamenti internazionali, l’opportunità per il minore di essere sentito da specialisti, che si avvalgono di competenze diverse da quelle strettamente giuridiche, mira a fare emergere bisogni e aspirazioni. La nuova regolamentazione risponde, pur senza conferire una delega in bianco al giudice onorario che agirà nella cornice fissata dal magistrato di carriera, immediatezza dell’ascolto e tempi compatibili con le esigenze primarie di tutela del minore.