Il regalo della Corte Costituzionale ai nascituri

I bambini che stanno per nascere troveranno nella culla il regalo della Corte costituzionale. Un Comunicato della Consulta del 27 aprile 2022 rende nota la decisione con cui giudici delle leggi hanno dichiarato illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre.

Dopo anni di attesa, finalmente, i figli avranno il cognome di entrambi i genitori. Una aspettatissima sentenza ha dichiarato incostituzionale l’art. 262 del Codice civile che prevedeva l’automatica attribuzione ai figli del solo cognome del padre. La Corte ha ritenuto tale regola “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio”.

Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse della prole, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta del suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. In particolare, le attuali disposizioni codicistiche violano l’art. 2, sotto il profilo dell’identità personale, l’art. 3 in merito all’uguaglianza senso distinzioni di sesso e l’art. 117, primo comma, della Costituzione, con riferimento al rispetto degli obblighi internazionali e del diritto dell’Unione europea. La Corte ha seguito le indicazioni della Corte di Strasburgo che aveva già sottolineato l’anomalia dell’ordinamento italiano in fatto di gerarchie dei cognomi.

Con la prima sentenza che risale al 2006 la Corte aveva affermato che la trasmissione del solo cognome paterno è “il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con il valore costituzionale dell’eguaglianza uomo donna”.  Esattamente un decennio dopo, nel 2016 la Corte ritorna sul tema, stabilendo che per il figlio è possibile l’ottenimento dei due cognomi, del padre e della madre, sulla base del diritto dei figli di avere anche il cognome della madre.

Con la storica pronuncia, d’ora in avanti, “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due”. Dunque, la nuova regola prevede alla nascita il doppio cognome materno e paterno. Venendo rimessa alla volontà dei genitori l’ordine di priorità. In mancanza di accordo su quale dei due cognomi debba essere attribuito per primo e quale per secondo, “resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”.