Il Motu Proprio alla normativa penale e giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano

Gli obiettivi sono la semplificazione e l’introduzione di "alcune modifiche volte a garantire che sia mantenuta e se possibile migliorata la funzionalità del sistema"

Foto: Vatican News

Diffusa oggi dalla Santa Sede Vaticano la Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” recante modifiche alla normativa penale e all’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano.

Il Motu Proprio

“Le esigenze emerse nel corso degli ultimi anni nel settore dell’amministrazione della giustizia richiedono ulteriori adeguamenti della normativa penale e dell’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano”.

È il presupposto del Motu Proprio recante modifiche alla normativa penale e all’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, diffuso oggi, i cui obiettivi – si legge nella premessa – sono la semplificazione e l’introduzione di “alcune modifiche volte a garantire che sia mantenuta e se possibile migliorata la funzionalità del sistema”, tenuto conto “del moltiplicarsi delle questioni che richiedono una definizione sollecita e giusta in ambito processuale, della loro complessità e del crescente carico di lavoro che ne deriva per gli organi giudiziari”. “Il potere giudiziario nello Stato della Città del Vaticano è esercitato, a nome del Sommo Pontefice, per le funzioni giudicanti dal tribunale, dalla corte di appello e dalla corte di cassazione; per le funzioni inquirenti e requirenti, dall’ufficio del promotore di giustizia”, si legge ad esempio nel testo, che allarga quindi i poteri di quest’ultimo.

“Nel rispetto del principio di immutabilità del giudice e per assicurare la ragionevole durata del processo – dispone il Motu Proprio – il presidente può nominare un componente supplente, il quale partecipa ai lavori del collegio e può giudicare nei casi di impedimento o di cessazione dalle funzioni di un magistrato”. In caso di dimissioni del presidente, inoltre, il Papa “può nominare un presidente aggiunto, il quale ha funzioni vicarie, presiede i collegi nei giudizi di prevedibile durata ultrannuale e subentra nella carica al momento della cessazione del presidente”. La corte di cassazione è costituita, infine, da quattro cardinali nominati per un quinquennio dal Papa, “il quale designa fra essi il presidente, nonché da due o più giudici applicati, nominati per un triennio”.

Fonte: AgenSIR