Decreto sicurezza-bis: cosa cambia

Auna manciata di mesi dal Decreto sicurezza, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ne vara addirittura un bis con norme particolarmente restrittive sul fronte dei migranti. Dodici articoli, per la maggior parte incentrati sul contrasto all'immigrazione clandestina e che, in un certo senso, incremente il potere decisionale del Viminale che assume su di sé (assieme alle Direzioni distrettuali antimafia) competenze che, fino a poco tempo fa, erano ad appannaggio del Ministero dei Trasporti e delle Procure ordinarie. Ad annunciarlo è stato lo stesso Matteo Salvini, il quale si è recato alla Prefettura di Napoli per incontrare i responsabili delle Forze dell'ordine, qualche ora dopo l'arresto dei due sospettati di aver messo in atto l'agguato nel quale è rimasta ferita la piccola Noemi.

Casi immigrazione

La novità più importante, stando al testo, riguarderà il Codice della navigazione, riforma contenuta nell'articolo 2: in sostanza, il Viminale assumerà la responsabilità di limitare o vietare il transito di navi nelle acque nazionali qualora sussitano ragioni di ordine pubblico e sicurezza, circostanza che dovrebbe comprendere tutte le navi che trasportano migranti. In questo senso, il Decreto bis andrà a rafforzare le sanzioni contro coloro che soccorsero le imbarcazioni in mare in violazione delle norme Sar, spostando alle Direzioni distrettuali antimafia anche i casi in cui sussista l'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, modificando in questo modo il codice di procedura penale, il quale non prevederà più che i casi passino dalle Procure ordinarie.

Inasprimento sanzioni

Sempre in riferimento alle migrazioni, verrà previsto lo stanziamento di tre milioni di euro per rafforzare l'impiego di poliziotti stranieri per operazioni contro i trafficanti che richiedano il servizio sotto copertura. E ancora, inasprimento delle sanzioni contro chi aggredisce le Forze dell'ordine per “colpire più severamente coloro che si oppongono a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio attraverso l'utilizzo di scudi o altri oggetti di protezione passiva, di materiali imbrattanti; coloro che utilizzano razzi, fuochi artificiali, petardi od oggetti simili; nonché coloro che fanno ricorso a mazze, bastoni o altri oggetti contundenti”. Secondo il provvedimento “viene inoltre soppressa la vigente possibilità di configurare la causa di esclusione della punibilità per 'particolare tenuità del fatto' in caso di reato di violenza, resistenza, minaccia e oltraggio commessi a danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni”.