E’ in vigore il Dl capienza: le disposizioni in vigore dall’11 ottobre

Le nuove disposizioni in materia di capienza dei luoghi di cultura, spettacolo e sport, sia in zona gialla che bianca

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E’ in vigore da oggi il cosiddetto Dl capienze – contenente le regole per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative – dopo la pubblicazione, avvenuta la scorsa notte, in Gazzetta Ufficiale. Le nuove disposizioni per luoghi della cultura, dello sport e per il via libera alla riaperture delle discoteche, si applicheranno a partire dall’11 ottobre, così come approvato giovedì in Consiglio dei Ministri. Il testo, inoltre, contiene anche norme per le Pa e sull’esame di avvocato, fondi per dare asilo in Italia a cittadini afghani, norme sulla protezione di dati personali e sul revenge porn.

Spettacoli

Il decreto in riferimento agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, prevede le seguenti disposizioni:

– in zona gialla: sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;

– in zona bianca: l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

Discoteche e sale da ballo

Il decreto prevede che in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida previsti. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell’accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.

Green pass nei luoghi di lavoro

Il provvedimento stabilisce che il datore di lavoro potrà chiedere di verificare il possesso del green pass in anticipo rispetto all’inizio del turno di lavoro sia nel settore pubblico che in quello privato. La mancata comunicazione al datore di lavoro del possesso della certificazione verde farà scattare la sospensione dello stipendio del lavoratore che verrà, quindi, considerato assente ingiustificato.