CORI RAZZISTI: LA JUVE DOVRA’ RISARCIRE UN TIFOSO DEL NAPOLI

La Juventus è stata condannata a risarcire con 3mila euro l’avvocato Giovanni De Angelis per i danni patrimoniali e disagi morali” derivanti dai cori anti Napoli intonati dai tifosi bianconeri nella partita del 10 novembre 2013. A stabilirlo il giudice di pace di Torre Annunziata Francesco Buonocore: 305 euro di danno patrimoniale, ovvero il costo del biglietto della partita, viaggio in treno e pernottamento a Torino, più mille euro di danno esistenziale, oltre alle spese legali di giudizio in primo e secondo grado. Contro la sentenza del Giudice di Pace il club juventino aveva presentato ricorso in appello al tribunale, che ha confermato però la sentenza di primo grado.

Durante la partita in questione, i cori offensivi contro i tifosi napoletani hanno risuonato in tutto lo stadio e l’avvocato stanco di essere tra i bersagliati ha deciso di intervenire per vie legali. Il tifoso partenopeo fu costretto ad abbandonare anzitempo lo stadio, come riportato nella sentenza: “in conseguenza di una situazione ambientale avvertita come insopportabile. E’ stata inoltre provata la circostanza che durante il primo tempo della gara, i tifosi della Juventus esponevano uno striscione che inneggiava alla eruzione del Vesuvio e alla morte del Popolo Napoletano e che tale striscione rimaneva esposto inizialmente al centro della curva e successivamente esposto sul lato inferiore della detta curva, senza che lo stesso venisse rimosso dagli steward”

Il giudice ha considerato colpevole la società torinese in quanto “alcuno dei funzionari e dipendenti della “Juventus Fs Spa” addetti alla vigilanza dello stadio si adoperò in qualche modo per evitare o far cessare tali vergognosi comportamenti posti in essere da nutrite frange della tifoseria juventina, omettendo persino di invitare tali tifosi tramite megafono a desistere da tali comportamenti”. Questi omessi interventi avrebbero “dato chiaro segno di dissenso e di condanna verso tali comportamenti e soprattutto avrebbe dimostrato la diligenza prescritta dall’art 1176 c.c.”