La Corte Ue contro i rimpatri: ecco in quale caso

Se un rifugiato è in fuga da un Paese in cui rischia la tortura o altri trattamenti inumani vietati dalla Convenzione di Ginevra non può essere rimpatriato o respinto nel sopracitato Paese anche se lo status di rifugiato gli viene negato o revocato dallo Stato ospitante per validi motivi di sicurezza. Questo – hanno sottolineato i giudici di Lussemburgo nella sentenza di oggi – si basa sul diritto europeo. I giudici si sono pronunciati sulla conformità delle disposizioni della direttiva Ue sui rifugiati con quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra dai colleghi di Belgio e Repubblica Ceca in seguito ai ricorsi presentati da un ivoriano, un congolose e un ceceno a cui è stato revocato o rifiutato lo status di rifugiato per gravi motivi.

La sentenza

Nella sentenza si sottolinea inoltre che le disposizioni previste dalla direttiva sui rifugiati sono valide, ma la decisione di revocare o rifiutare il riconoscimento dello status di rifugiato non produce l'effetto di privare una persona né dello status di rifugiato né dei diritti che la Convenzione di Ginevra ricollega a tale status se questa persona ha il fondato timore di essere perseguitata nel suo Paese di origine. Per la Corte, la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue vieta il respingimento di un cittadino di uno Stato extra-Ue o apolide verso un Paese dove la sua vita o la sua libertà possano essere minacciate. La Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, inoltre, vieta in termini categorici la tortura nonché le pene e i trattamenti inumani o degradanti, a prescindere dal comportamento dell'interessato, e l'allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio che una persona sia sottoposta a trattamenti di tal genere.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Ue

La Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, hanno ricordato i giudici comunitari, “vieta infatti in termini categorici la tortura nonchè pene e trattamenti inumani e degradanti a prescindere dal comportamento dell'interessato e l'allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio che una persona sia sottoposta a trattamenti di tale genere”. In altre parole, secondo le delucidazioni fornire dagli addetti ai lavori, la sentenza della Corte ha stabilito che il diritto Ue dà ai rifugiati una protezione maggiore di quella riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra stabilendo che, anche nel caso di rifiuto o ritiro dello status di rifugiato per gravi e validi motivi, costui non può essere rimandato nel Paese d'origine. Spetta poi alla magistratura nazionale stabilire se l'interessato è da considerarsi o meno un clandestino con tutte le implicazioni connesse a questo status.