Una storia di inaccessibilità digitale

Per “accessibilità” si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Parliamo della possibilità di persone con disabilità visive, uditive, motorie o cognitive (oltre 15% della popolazione mondiale con patologie congenite o acquisite…!) di accedere a risorse elettroniche come Internet, software, dispositivi mobili, e-reader, ecc. attraverso particolari codici e tecnologie.

In attuazione della Direttiva UE 2016/2102, AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha emanato le linee-guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici (DL 76/2020), che sono in vigore dal 10 gennaio 2020 e indirizzano le Pubbliche Amministrazioni sulle modalità di erogazione e tutti quei servizi che possano essere più accessibili possibile. La norma italiana di riferimento per l’accessibilità digitale è la Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, che attribuisce all’AgID numerosi compiti, tra cui vigilare sull’attuazione della legge stessa. Il DL 76/2020, inoltre, estende entro il 5 novembre di quest’anno alcuni obblighi della Legge 4/2004 (art. 3, comma 1-bis) ai soggetti privati che offrono servizi al pubblico, attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro. Tutte le restanti attività dovranno essere a norma entro giugno 2025.

Ci si è, finalmente, accorti che quando si costruiscono canali digitali senza includere i requisiti di accessibilità di base (a causa della mancanza di cultura, di consapevolezza o di software e hardware obsoleti/inferiori), vengono inavvertitamente create barriere che escludono le persone dall’utilizzo di tali canali. I requisiti dettagliati degli standard internazionali sono prodotti dal World Wide Web Consortium (W3C). Il W3C ha pubblicato le linee-guida chiamate Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), ora alla versione 2.1. In Italia, i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ai sensi della Direttiva UE 2016/2102, sono referenziati alla norma tecnica europea EN 301549 (che fa riferimento alle WCAG), disponibile con traduzione ufficiale in lingua italiana come norma UNI EN 301549:2018.

Vorrei raccontarvi, ora, una breve storia. Vorrei raccontarvi di “Paolo”, lo chiameremo così per tutelare la sua privacy. “Paolo” è in carrozzina, paralizzato dalle spalle in giù a seguito di un gravissimo incidente stradale. Non può muovere braccia, mani, gambe, piedi. Muove solo le spalle e il collo e, nonostante ciò, grazie alle tecnologie assistive è riuscito a riprendere in mano la sua vita, a concludere gli studi, ad avere un lavoro importante, fra l’altro nel mondo dell’accessibilità, e a riscattare la sua vita. “Paolo”, oltre ad essere stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica per meriti nel sociale, è esperto e consulente di accessibilità digitale! Pensate che ha collaborato e partecipato anni fa anche alla stesura delle linee-guida della stessa Legge n. 4/2004 citata poco fa! E “Paolo” scrive anche articoli per una rivista on-line e desidera regolarizzare la sua posizione e, quindi, iscriversi all’ordine dei giornalisti pubblicisti della sua Regione: il Veneto.

Ha scaricato il documento PDF dal titolo: “Modalità di Iscrizione all’elenco dei pubblicisti (Rev. 12/04/2021)“ dal sito dell’ordine dei giornalisti della Regione Veneto, indicante le istruzioni per presentare la domanda di iscrizione e, dopo aver individuato diversi errori di accessibilità nel documento PDF, che penalizzano soprattutto le persone con disabilità visiva, si è bloccato a causa di un grosso problema di accessibilità digitale. Oltre a dover allegare un curriculum sintetico cartaceo dell’attività svolta, la dichiarazione su carta del direttore della testata comprovante la collaborazione, le varie attestazioni dei versamenti, e del superamento del corso di formazione obbligatorio, e dei documenti comprovanti l’avvenuta retribuzione dell’attività svolta, si trova a dover compilare a mano: una dichiarazione sostitutiva di certificazione, una domanda di iscrizione con marca da bollo applicata e l’elenco cronologico degli articoli pubblicati. Inoltre, deve stampare un numero minimo di sessanta articoli/servizi… In originale… E, se in fotocopia (cartacea) deve essere chiaramente visibile la testata e la data di pubblicazione (testata e data non possono essere scritte a mano; non sono validi articoli ritagliati)!

Allibito da quanto richiesto, “Paolo” decide di chiamare personalmente l’ordine dei giornalisti del Veneto per chiedere se è possibile trasmettere digitalmente la domanda, allegando il link del sito Web dove sono presenti questi articoli scritti digitalmente, senza stamparli, e inviarla via PEC con firma digitale (non potendo firmare personalmente), come solitamente è abituato. La risposta è stata che: “E’ obbligatorio inviare tutto in forma cartacea all’indirizzo dell’ordine dei giornalisti della regione Veneto, tramite posta o corriere, non si possono usare canali digitali… La firma deve essere apposta su carta poiché non siamo attrezzati per la firma digitale, non ancora… Tutti i sessanta articoli devono essere per forza stampati in forma cartacea, non è possibile inviare nessun link e nessun file… eccetera eccetera…”. Ora, viste le politiche internazionali sulla transizione digitale ed ecologica e viste le regolamentazioni sulla dematerializzazione e sull’inquinamento… Ci chiediamo come sia possibile, oggi, ricevere risposte simili! “Paolo” ora si chiede se sia anche necessario recarsi in banca per pagare la quota di iscrizione tramite bonifico piuttosto che utilizzare da casa i servizi di home banking digitale.

Quindi, cari lettori, se non leggerete più altri suoi articoli sarà per causa di quell’ordine professionale che si propone di regolare le norme che tutelano i diritti e doveri degli scritti e che, allo stesso tempo, consentono agli stessi di poter svolgere in autonomia e libertà la professione di giornalista pubblicista. Facciamo appello al nuovo governo, alle istituzioni in generale e anche al Presidente della Repubblica affinché si possa garantire a chiunque il diritto all’accesso delle informazioni, almeno nel mondo digitale! Quel “Paolo” sono io. E benvenuti nell’accessibilità digitale italiana!