Quelle richieste di inclusione scolastica che rischiano di essere inascoltate

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Anche in zone rosse gli alunni con disabilità hanno il diritto all’inclusione scolastica.

  • Il diritto all’inclusione scolastica oltre che in tutta la nostra normativa quintantennale, è stato chiaramente affermato ripetutamente dalla Corte costituzionale.

Ci si chiede se tale diritto permanga tale durante la pandemia o sia da essa affievolito a rango di mero interesse legittimo attuabile o meno a discrezione dei singoli Direttori scolastici regionali o Presidi.

  • Durante la pandemia, almeno gli alunni con disabilità intellettive o con autismo (che rappresentano circa l’80% di tutti gli alunni con disabilità) non hanno potuto fruire assolutamente della didattica a distanza, come è stato accertato da numerose ricerche e dimostrazione delle testimonianze delle famiglie e dei loro docenti.
  • Pertanto già con la l.n. 41/2020 e poi con l’Ordinanza n. 134 del 9 Ottobre 2020, era stata previsto il diritto di tali alunni all’istruzione domiciliare, malgrado ancora mancasse l’emanazione del regolamento previsto dall’art 16 del dlgs n. 66/17.
  • Però l’istruzione domiciliare non garantisce il diritto all’inclusione scolastica, ma solo il diritto allo studio individuale.
  • E’ da tener presente che la sentenza della Corte costituzionale n. 226/2001 stabilisce, a proposito di una pregiudiziale rigettata, che per gli alunni con disabilità, a differenza di tutti gli altri alunni, l’unico modo di esercitare il proprio diritto allo studio è l’inclusione scolastica, cioè la didattica in presenza “in situazione di effettiva inclusione” con un gruppetto di compagni come stabilito dalla Nota ministeriale prot. 662/2021.

Pertanto per tali alunni la didattica in presenza in situazione di “effettiva e reale inclusione“ è l’unico modo di esercitare il proprio diritto allo studio. Ove questo fosse rimesso alla decisione discrezionale degli organi individuali o collegiali della scuola o dell’amministrazione scolastica, sarebbe, non una degradazione legittima di tale diritto al rango di mero interesse legittimo, ma una vera violazione di tale diritto, censurabile in sede di TAR e, in caso di resistenza da parte dell’Avvocatura, da far divenire oggetto di esame da parte della Corte costituzionale, sollevando la quesitone incidentale durante il giudizio avanti al TAR.

  • In pandemia i doveri di solidarietà sociale come i diritti costituzionalmente tutelati non vengono meno: infatti per i collaboratori scolastici permane l’obbligo di recarsi nelle scuole per provvedere alla loro perenne sanificazione.

Per gli alunni con disabilità permane il diritto all’inclusione scolastica in presenza, ovviamente tranne in casi di loro contagio o quarantena e comunque con l’obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e sicurezza, che debbono pure essere adottate dai docenti che sono tenuti a recarsi a scuola per effettuare le lezioni in presenza a loro col loro gruppetto di compagni e contemporaneamente a distanza al resto dei compagni rimasti a casa.

  • Molti Dirigenti scolastici regionali e di singole scuole hanno interpretato la Nota min. n. 662/2021 nel senso che non assicuri un diritto degli alunni con disabilità e dei loro compagni, mentre pochi altri l’hanno invece applicata.