Il diritto del Parlamento di soddisfare gli interessi primari della Nazione

Il principio della rappresentanza politica nazionale, di cui all’art. 67 Cost., individua la caratteristica costituzionale del Parlamento. Questo in quanto solo ed unicamente il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale, plusvalenza estranea all’assemblee rappresentative regionali. Nello Stato contemporaneo – sia esso accentrato che regionale o federale – i processi di rappresentanza politica si sono pluralizzati: coesistono la rappresentanza nazionale del Parlamento statale e le rappresentanze elettorali territoriali dei Consigli regionali, provinciali e comunali.

I Consigli regionali – come del resto anche quelli provinciali e comunali – sono privi della funzione di rappresentare la Nazione, che è attribuita, in virtù dell’eccezionale natura dell’art. 67 Cost., insuscettibile di applicazioni analogiche, al solo Parlamento della Repubblica. Il solo Parlamento detiene quella funzione di rappresentanza nazionale, che non può essere limitata e circoscritta in ambiti territorialmente più ristretti, come quello regionale. Nella disposizione costituzionale, che recita “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione”, è rinvenibile una componente storica: infatti, l’art. 41 dello Statuto albertino prevedeva che “i deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole province in cui furono eletti.” È nel solo Parlamento della Repubblica che si esprime la rappresentanza dell’intero territorio nazionale: la sede parlamentare, così costituita, è il solo luogo di difesa degli interessi non “territorializzati” (limitati ai soli confini regionali), e perciò degli interessi diffusi su tutto il territorio nazionale. Non a caso la seconda parte dell’art. 67 Cost. prevede il libero mandato parlamentare: il divieto di mandato imperativo, allo scopo di realizzare l’unità politica, consente al parlamentare di adempiere al proprio dovere costituzionale di rappresentare l’intero popolo, evitando così che interessi locali possano sovrapporsi a quelli nazionali.

L’art. 67 Cost. sta a significare che il Parlamento rappresenta la Nazione nella sua interezza e non solo una parte di essa, e che ogni suo atto è giuridicamente imputato alla Nazione come è imposto dall’ordinamento. Per questo è essenziale combinare il principio della rappresentanza nazionale con il principio qualificante il concetto costituzionale di autonomia locale. Insieme all’art. 5 Cost., il principio autonomistico, l’art. 67 Cost. preserva l’unità dei poteri centrali, generando una netta distinzione tra interessi locali e interessi generali della collettività nazionale. Non ci può essere un Parlamento frutto di politiche locali, perché risulterebbe in contrasto con le finalità perseguite dalla Costituzione, espresse negli art. 5 e 67 Cost., ossia col principio dell’unità nazionale e dell’indifferenziazione geografica del Parlamento.

Nella Costituzione è insito un diritto al Parlamento, in qualità dell’unico organo in grado di rappresentare e soddisfare gli interessi primari della Nazione, poiché la rappresentanza parlamentare assume uno spiccato valore di garanzia dell’unità della politica nazionale. La permanenza del carattere solo nazionale della denominazione Parlamento – sia per gli aspetti formali che sostanziali – costituisce un fattore funzionale al mantenimento della coesione sociale e dell’unità nazionale.