In cosa consiste il diritto alla cittadinanza

La cittadinanza è un concetto, un discorso, interdisciplinare tra il diritto, la storia, la scienza politica e la sociologia. Il cittadino è colui che possiede uno status, cioè un complesso di posizioni giuridiche di vantaggio, quali i diritti, e di svantaggio, quali di doveri, che derivano da un organico collegamento col territorio dello Stato di appartenenza. Le persone che non hanno la cittadinanza di uno Stato sono stranieri, quando hanno quella di un altro Stato, e apolidi, invece, quando non hanno alcuna cittadinanza. La nazionalità, differentemente, usato impropriamente come sinonimo di cittadinanza, indica invece l’appartenenza ad una nazione, condizione questa che in alcuni ordinamenti può avere rilevanza giuridica a prescindere dalla cittadinanza.

La cittadinanza è la condizione della persona fisica, il c.d. cittadino, a cui lo Stato riconosce la pienezza dei diritti, le aspettative e le pretese che da tale rapporto derivano, nel senso di un preciso rapporto giuridico tra cittadino e Stato. L’art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo afferma che “Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza”. Pertanto, il diritto alla cittadinanza consiste nel diritto ad avere diritti e doveri. La nostra Costituzione non contiene espressamente una definizione di cittadino, che, a differenza dell’esperienza transalpina, spetta al Legislatore ordinario. L’art. 22 della Costituzione dispone che “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”, riconoscendo, implicitamente, un diritto alla cittadinanza.

Tutti hanno diritto alla cittadinanza, ma la cittadinanza non è un diritto, bensì una relazione giuridica fra un individuo e una comunità. Cittadino e cittadinanza sono i termini di un rapporto giuridico che dà luogo a quello che si definisce lo status in cui la dimensione del cittadino si traduce rispetto allo Stato. In particolare, la cittadinanza si collega intimamente al tema dei diritti, dei diritti di libertà e dei doveri. Cittadini e cittadinanza indicano, pertanto, legami che accomunano persone fisiche appartenenti ad una stessa comunità politica, e proprio, in virtù di questo, racchiudono nelle corrispondenti nozioni e insiemi di diritti e doveri.

Il cittadino differisce dal suddito, colui che è soggetto alla sovranità di uno Stato, per cui la sua condizione implica, di per sé, situazioni giuridiche puramente passive, quali i doveri e le soggezioni. Nel momento in cui lo Stato riconosce al suddito diritti civili e politici, questo diventa un cittadino. Anche in uno Stato che riconosce tali diritti possono tuttavia esserci semplici sudditi, soggetti alla sovranità dello Stato ma privi dei diritti di cittadinanza. Storicamente, è il caso delle popolazioni indigene dei possedimenti di tipo coloniale, in quanto, in qualche caso, venivano loro attribuiti alcuni diritti seppur limitati rispetto a quelli riconosciuti ai veri cittadini; la cosiddetta piccola cittadinanza.

La cittadinanza è l’insieme dei diritti e dei doveri che garantiscono la piena appartenenza ad una società, e, pertanto, è lo strumento per l’uguaglianza e la non discriminazione dei singoli individui. Il contenuto della cittadinanza è, dunque, un insieme di diritti e doveri. Il concetto di cittadinanza si ricollega alla titolarità di determinati diritti, detti appunto diritti di cittadinanza, enunciati nelle Costituzioni e nelle Dichiarazioni dei diritti. Nell’ambito dei diritti di cittadinanza si distinguono tra i diritti civili e i diritti politici, a cui, in seguito, si aggiungono anche i diritti sociali.