Referendum: il Tribunale di Milano respinge i ricorsi di Onida

Il Tribunale civile di Milano ha respinto i due ricorsi presentati dall’ex presidente della Consulta Valerio Onida e da un pool di legali sull’eccezione di legittimità costituzionale della legge del ’70 istitutiva del referendum laddove non prevede l’obbligo di “spacchettamento” del quesito quando ci sono più temi, come nel caso di quello sulla riforma costituzionale oggetto della consultazione popolare del 4 dicembre prossimo. Secondo il giudice Loretta Dorigo il quesito il quesito “non lede il diritto di voto“.

La sentenza

La decisione del giudice Dorigo è stata resa nota dal presidente del tribunale Roberto Bichi. In una nota ha comunicato che “la giudice dottoressa Loretta Dorigo ha depositato le ordinanze con cui sono stati decisi i ricorsi concernenti la richiesta di provvedimenti cautelari riguardanti lo svolgimento del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre 2016″. Con le “predette ordinanze la giudice Dorigo ha rigettato la richiesta cautelare“.

Libertà di voto tutelata

“Non ritiene il Tribunale – si legge nella motivazione – di ravvisare una manifesta lesione del diritto alla libertà di voto degli elettori per difetto di omogeneità dell’oggetto del quesito referendario”. La natura oppositiva del referendum costituzionale, secondo il magistrato, verrebbe “a mancare e ad essere irrimediabilmente snaturata laddove si ammettesse la parcelizzazione dei quesiti”. Per il giudice la consultazione “non potrà che riguardare la deliberazione parlamentare nella sua interezza”.

Possibile reclamo

Ma Onida e gli altri proponenti non intendono mollare e non escludono di presentare reclamo sui due ricorsi  bocciati. Da quanto si è appreso, nelle prossime ore si consulteranno per decidere se impugnare il provvedimento. 

Il ricorso

Il ricorso del costituzionalista non prendeva di mira ovviamente in sé il quesito referendario quanto la sua formulazione. Onida, in pratica, chiedeva che la Corte Costituzionale si pronunciasse sulla legge istitutiva del referendum per dire se è giusto che un interrogativo faccia riferimento a più domande. Puntava ad accertare, in via d’urgenza, il diritto dei ricorrenti a votare “su quesiti non eterogenei, a tutela della loro libertà di voto“ e sollevava in particolare il problema della disomogeneità del quesito referendario che si riferisce ad oggetti e contenuti multipli e molto diversi tra loro. Questo, secondo Onida, rende la formulazione lesiva della libertà di voto dell’elettore perché con un’unica domanda, a cui può rispondere con un sì o con un no, esprime la sua valutazione su modifiche costituzionali sotto molti aspetti diversi ed eterogenei.