Coronavirus: chiusa Lombardia e 14 province, le misure del Dpcm

Chiuse palestre e piscine. Deroga per partite a porte chiuse. Sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Chiusi cinema e teatri. Bar e ristoranti aperti solo se in grado di distanziare gli avventori. Sospesi congedi per medici e infermieri

Milano

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19” è vietato entrare e uscire “salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza” “nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Verbano Cusio Ossola, Vercelli e Novara“. È quanto si legge nella bozza del Dpcm che dovrebbe essere firmato nelle prossime ore dal presidente del Consiglio per contrastare il diffondersi del coronavirus. Le misure saranno in vigore da domani e fino al 3 aprile le norme del Dpcm.

Le misure

Il decreto – scrive Repubblica – stabilisce inoltre la chiusura nelle aree appena citate di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. Le competizioni sportive all’aperto sono ammesse solo a porte chiuse. I centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel week end. Chiusi invece i musei, centri culturali e le stazioni sciistiche. Anche le scuole continueranno a essere chiuse fino al 3 aprile. Sospesi anche i concorsi. Chiusi cinema e teatri. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Sospese anche tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Bar e ristoranti potranno rimanere aperti ma con l’obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. Inoltre l’accesso di parenti e visitatori alle strutture ospedaliere è limitato solo ad alcuni casi.