Ecco le conseguenze penali a chi trasgredisce le misure di contrasto al coronavirus

Le prescrizioni contenute nel Dpcm e le pene a cui va incontro a chi trasgredisce

Nell’Italia in quarantena, con molti servizi pubblici sospesi, esercizi commerciali chiusi e famiglie in isolamento, non esistono più zone rosse ma le stesse misure valgono su tutto il territorio nazionale.

Le prescrizioni del Dpcm

Secondo il Decreto della Presidenza del Consiglio (DPCM) del 9 marzo 2020, le prescrizioni che è obbligatorio adottare sono le seguenti: evitare ogni spostamento delle persone fisiche tra i territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (quali acquisto di beni di prima necessità) e per motivi di salute. Sono inoltre previsti l’innalzamento della soglia di attenzione per coloro che avvertono una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°, ai quali si raccomanda di rimanere presso il proprio domicilio e limitare i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; e il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Quali sanzioni?

Ma a quali sanzioni va incontro chi non rispetta queste direttive? Il parere di alcuni esperti giuristi ascoltati da InTerris è che le pene siano troppo blande per costituire una deterrenza al mancato rispetto degli obblighi.

Di fatto, mentre per gli spostamenti non giustificati è prevista la sanzione contenuta nell’art. 650 c.p. per le varie raccomandazioni prescritte nel decreto non è prevista sanzione. Quindi all’art 4 del DPCM 8 marzo 2020 rubricato “monitoraggio delle misure” si legge: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.

In pratica l’art. 650 del codice penale dice che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

Pertanto la contravvenzione applicabile in caso di spostamenti non giustificati dai motivi citati nel decreto è “l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Tre mesi di galera non sono di certo una passeggiata di salute, potrebbe far notare qualcuno, tuttavia nel caso si intercorresse in questo tipo di contravvenzione l’ordinamento penale prevede l’oblazione speciale in base alla quale “nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento”.

In altre parole, applicando l’oblazione si potrebbe concludere il procedimento a carico del contravventore con il pagamento della somma di € 103,00 nel caso di ammenda massima ,più il pagamento delle spese processuali. Il processo rimarrebbe in ogni caso in una fase iniziale.

Delitti che potrebbero configurarsi anche se non previsti dal decreto

Nel mancato rispetto delle misure stabilite dal DPCM, potrebbero poi configurarsi alcuni delitti non citati dal decreto. Uno dei più evidenti è la “resistenza al pubblico ufficiale” qualora ci si rifiutasse di esibire l’autocertificazione alle forze dell’ordine o se si arrivasse perfino a fuggire da esse durante un controllo. Questo reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

E ancora si potrebbero configurare i delitti contro la salute pubblica previsti dall’art. 452 c.p. che punisce chi commette, per colpa, alcuni dei fatti preveduti dall’art. 438 c.p. Nella fattispecie chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni la pena irrogata è la reclusione da uno a cinque anni.

Sanzioni per auto-dichiarzioni mendaci

Nella zone arancioni che a seguito del DPCM 9 marzo 2020 comprendono tutta Italia è prescritto, come già detto, di evitare qualunque spostamento in entrata e uscita dai territori salvo: comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute. Queste circostanze devono essere attestate tramite il modello di autodichiarazione disponibile sul portale nazionale del ministro dell’interno al seguente link:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf 

All’interno del modulo sono richiamate le sanzioni per le dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale: l’art. 76 del DPR n. 445/2000, che richiama i reati di falso, anche commessi ai danni di pubblici ufficiali; l’art. 495 c.p. “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” e prevede la reclusione da uno e sei anni

Esercenti attività commerciali

Capitolo a parte sono le disposizioni per gli esercizi commerciali ma anche queste non sono accompagnate da sanzioni capaci di costituire un serio deterrente. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sanzionando l’eventuale comportamento antigiuridico attraverso la “sospensione dell’attività”.

Tale misura si applica anche per le attività diverse dai bar e ristorazione e per le grandi e medie strutture di vendita (centri commerciali) in cui vige l’ulteriore prescrizione a carico del gestore di garantire accessi contingentanti in modo tale da evitare assembramenti di persone tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico.

La sanzione di sospensione attività, specificata nell’art 15 del decreto legge del 9 marzo 2020, in particolare prevede che la chiusura dell’esercizio o dell’attività va da 5 ai 30 giorni e che la sanzione viene emessa dal Prefetto.

Monitoraggio

Infine, il DPCM dell’8 marzo 2020 prevede che la garanzia del rispetto delle prescrizioni sia affidata ai Prefetti territorialmente competenti i quali si potranno avvalere delle forze di Polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco. Il monitoraggio sulla diffusione del virus e sull’andamento degli isolamenti domiciliari spetta, invece, al personale sanitario. Resta salva, la possibilità da parte delle Regioni nelle materie di loro competenza di emanare ulteriori provvedimenti maggiormente restrittivi, ad esempio la sospensione del trasporto pubblico o come nel caso della regione Campania dei parrucchieri e dei centri estetici.