Conte firma il Dpcm: locali chiusi alle 18 ma aperti la domenica

Stretta su ristoranti, bar e gelaterie. Stop a palestre, piscine e centri benessere, così come a musei e teatri. Misure in vigore fino al 24 novembre

pandemia

La firma attesa al nuovo Dpcm è arrivata in mattinata: nuovi stop imposti al Paese per contenere l’emergenza coronavirus, con misure restrittive che colpiscono in particolar modo bar e ristoranti. I locali (compresi bar e gelaterie) verranno chiusi alle ore 18 nei giorni feriali ma sarà consentita loro l’apertura domenicale e quella nei giorni festivi. Una misura che entrerà in vigore domani e che verrà protratta per un mese, fino al 24 novembre, nella speranza che la curva epidemiologica si affievolisca. E, di rimando, che il nuovo rallentamento delle attività non gravi in modo sostanziale sugli imprenditori. Anche perché non sono solo i locali a essere soggetti a restrizioni: con il nuovo Dpcm, stop a cinema, teatri, casinò e sale scommesse. Ma anche a palestre, piscine, centri benessere e termali. Niente celebrazioni nemmeno in caso in caso di matrimoni.

Scuole e concorsi

Per quanto riguarda le scuole, per le superiori sarà possibile portare la misura della didattica a distanza anche oltre il 75%. Una via di mezzo rispetto alla richiesta di alcune Regioni di Dad al 100%. Saranno le autonomie scolastiche a decretare se le misure potranno essere estese alla percentuale totale o se la quota resterà quella indicata dal governo. Contrariamente a quanto previsto, restano invece i concorsi pubblici e privati. Nel  testo del Dpcm firmato da Conte, permane la possibilità di procedure concorsuali. Nella bozza circolata ieri, si leggeva della sospensione anche per le procedure di “abilitazione alla professione…ad esclusione di quelle per il personale sanitario e della protezione civile”. Sospese le attività convegnistiche e fieristiche in presenza.

Limitazioni agli spostamenti

Per quanto riguarda il coprifuoco, la misura risulta una “forte raccomandazione” a “non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. Inoltre salta la specifica secondo la quale era raccomandato di non spostarsi “dal Comune di residenza, domicilio o abitazione”.