Cdm approva il decreto su quarantene ed estensione del green pass

All’ordine del giorno della riunione le misure contenimento dell’epidemia e le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Super Green Pass

Il Consiglio dei ministri, riunito con l’ordine del giorno riguardante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, ha approvato il nuovo decreto sull’estensione dell’uso del green pass e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass “rafforzato”

A partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo, si amplia l’uso del certificato verde che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione ad alberghi e strutture ricettive, alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, alle sagre e fiere, ai centri congressi, ai servizi di ristorazione all’aperto, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, a piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, infine a centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare mascherine Ffp2 e se sintomatici effettuare un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In questo caso, la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.