Il Presidente della Repubblica rappresenta una autorità super partes, incarnando il concetto di unità nazionale ed escludendosi dal circuito politico-governativo. La Repubblica italiana nasce con l’ambizione di riconoscere e perseguire valori di vita e di integrazione all’interno del Paese. La Costituzione del 1948 sancisce una netta discontinuità rispetto al precedente ordinamento, inaugurando la convivenza repubblicana e definendo il Presidente della Repubblica come figura fondamentale del sistema istituzionale. Diversamente dal Re dello Statuto Albertino, il Presidente della Repubblica è un’espressione diretta della comunità e dei suoi valori, investito attraverso procedure elettorali, seppur indirette. Il Re, al contrario, si poneva esternamente alla comunità, legittimato da fonti trascendentali. L’insieme dei poteri e dei compiti attribuiti al Capo dello Stato è sempre orientato ai valori repubblicani e all’equilibrio istituzionale. L’esercizio politico di tali poteri rimane estraneo alla cultura democratica, a tutela della stabilità della convivenza costituzionale. Il Presidente della Repubblica è dunque il soggetto istituzionale unificante, la massima espressione delle virtù e dei valori dello Stato-comunità.
In particolare, l’articolo 87 della Costituzione definisce i poteri del Presidente, distinguendoli nettamente dalle prerogative dei regimi assolutistici. Tali poteri consistono principalmente nel rappresentare l’unità nazionale e nel garantire la Costituzione rispetto ai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Nei confronti del Parlamento, il Capo dello Stato indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione; può convocarle in via straordinaria; ratifica i trattati internazionali; scioglie una o entrambe le Camere; invia messaggi; autorizza la presentazione di disegni di legge governativi; promulga le leggi, eventualmente rinviandole una sola volta; emana decreti aventi valore di legge e regolamenti; nomina cinque senatori a vita; e indice i referendum. Nei confronti del potere esecutivo, il Presidente della Repubblica nomina il Governo, i funzionari di più alto grado dello Stato e i Sottosegretari di Stato; dichiara lo stato di guerra; comanda le Forze Armate e presiede il Consiglio Supremo di Difesa; conferisce onorificenze; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; e scioglie i Consigli regionali, provinciali e comunali. Infine, nei confronti della magistratura, il Capo dello Stato presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, nomina cinque giudici della Corte costituzionale e può concedere la grazia o commutare le pene. L’uso del termine «può» nell’articolo 87 evidenzia l’autonomia del Presidente rispetto agli altri organi costituzionali, confermandone il ruolo di fondamentale e imprescindibile di equilibratore tra i tre poteri fondamentali dello Stato nell’ordinamento democratico di cui, senza se e senza ma, le istituzioni hanno bisogno.

