Christifideles laici nella Chiesa: una prospettiva per comprenderne la soggettività

Con la promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983 è stata operata un’indubbia valorizzazione del laicato, non senza problemi, in piena corrispondenza con il mutamento di prospettiva determinato dall’insegnamento conciliare sulla Chiesa, nell’orizzonte di una riflessione ecclesiologica globale.

Il Vaticano II, infatti, trattando della Chiesa come popolo di Dio, ha inteso offrire anche una profonda rivalutazione con contenuto positivo del significato dell’appartenenza a tale popolo, per meglio specificarne identità e ruolo. Ogni battezzato, e quindi ogni laico, tramite il battesimo ricevuto, viene incorporato a Cristo e alla Chiesa; acquista la capacità giuridica canonica e, dunque, lo “status” di fedele cristiano che costituisce il necessario e fondamentale presupposto di ogni e più specifica determinazione in ordine alla “posizione” ecclesiale connessa con l’esercizio di una certa funzione o con la pratica di uno stato di vita. Il battesimo è inteso come incorporazione a Cristo, “porta” di tutta la vita cristiana e ci ha resi partecipi della sua triplice funzione: Chiesa come popolo di Dio; Universale missione di salvezza e impegno della partecipazione di tutti i fedeli agli uffici di Cristo; Responsabilità nella realizzazione della missione ecclesiale nel mondo.

L’insegnamento conciliare della fondamentale uguaglianza e dignità di tutti i battezzati viene evidenziato dal can. 204 par. 1 del Codice di diritto canonico con il quale si apre la parte dedicata al «popolo di Dio» (Libro II, parte I). Esso offre proprio la definizione del fedele cristiano. La norma richiamata rinvia ad una serie di preziosi insegnamenti che costituiscono la base portante della consistente disciplina canonica riguardante tutti i christifideles (Libro II, parte I, cc. 204-746) e quindi riguardante anche gli obblighi e i diritti dei fedeli laici (cc. 224-231) a cui appartiene il testo normativo che vogliamo considerare in questa riflessione. Gli interrogativi che ci poniamo sono quindi di stabilire chi sono coloro che formano il Popolo di Dio, come vi si entra a far parte e quale compito e missione è loro propria.

Canonicamente parlando il laico è, dunque, un fedele chiamato a sviluppare tutte le potenzialità del suo essere cristiano e della sua missione nell’insieme di rapporti umani che contraddistinguono la società umana, perché il mondo non solo non è estraneo al disegno divino, ma ne forma parte essenziale e quindi la sua indole secolare. Il can. 204 par. 1 va letto in combinato disposto con il can. 208 che afferma come, in forza del battesimo, fra tutti i fedeli sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell’agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all’edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno.

Anche se lo statuto dei diritti e doveri dei fedeli non può essere mai separato da quello dei diritti e doveri di tutti gli uomini, dobbiamo sottolineare la differente natura di essi. Le fonti a cui gli ordinamenti della Chiesa da un lato e delle società civili dall’altro fanno riferimento, danno un fondamento radicalmente diverso alle disposizioni che da essi provengono, anche quando tali disposizioni di fatto possono riguardare tutti gli uomini in quanto tali. Come precedentemente affermato, i diritti e i doveri dei fedeli non si fondano, in maniera immediata ed esclusiva, nella natura umana, ma nascono dalla incorporazione a Cristo, operata nel battesimo.

Essi quindi non vengono prima del battesimo, perché solo quest’ultimo, permettendo l’incorporazione del fedele a Cristo e alla Chiesa (c. 204 § 1), costituisce lo stesso fedele persona nella comunità ecclesiale con doveri e diritti corrispondenti (can. 96). Questa conseguenza giuridica è il riflesso di una realtà teologale più profonda in cui il fedele viene posto nella comunione con Dio e con i fratelli. Il testo con cui si apre la trattazione circa gli «Obblighi e i diritti di tutti i fedeli» introduce quindi il tema dello stato giuridico del cristiano dichiarando il principio dell’uguaglianza «nella dignità e nell’azione» come principio base dell’ordinamento canonico. Ne consegue che l’identità di ogni cristiano, a partire dal battesimo, è determinata cristologicamente dalla partecipazione al triplice munus di Cristo, insegnare, santificare e governare. La recezione ermeneutica dei documenti magisteriali del Vaticano II, ha permesso e promosso la maturazione di una nuova coscienza di sé nei laici e l’acquisizione di nuovi ruoli anche sul piano ecclesiale, peraltro ancora in atto.

Oltre all’importanza del testo codiciale circa la dichiarazione del principio della sostanziale uguaglianza fra i componenti del popolo di Dio, è da sottolineare anche l’affermazione circa la corresponsabilità di tutti nel cooperare all’edificazione della Chiesa vivendo ciascuno consapevolmente la vocazione e missione, propria e peculiare. Il tema dell’essenziale uguaglianza tra i battezzati non diminuisce il valore del principio gerarchico – essenziale anch’esso alla costituzione e alla struttura ecclesiale – anzi ci porta a considerare altro fondamento di tutta l’ecclesiologia del Vaticano II quello della communio, cioè del principio sulla comunione ecclesiale, grazie al quale la Chiesa sia dal punto di vista teologico sia da quello giuridico appare in una profonda unità e armonia. Il principio di uguaglianza e quello di organicità e di diversità funzionale si integrano e si attivano per la vita, la crescita e lo sviluppo del popolo di Dio.

Scrisse il Sabbarese nelle sue conclusioni:

  1. La definizione di cristiano viene data nel can. 204 e la sua condizione nella Chiesa viene specificata nel can. 208. Il fedele cristiano si caratterizza, dunque, come homo che, in forza del battesimo:
  2. è incorporato a Cristo divenendo partecipe del suo ufficio sacerdotale, profetico e regale, ed è incorporato alla Chiesa (è il primo effetto del battesimo);
  3. è costituito persona nell’ambito ecclesiale, cioè soggetto di doveri e di diritti propri del battezzato (è il secondo effetto del battesimo);
  4. è chiamato ad attuare la missione della Chiesa.
  5. La condizione di christifidelis è quella fondamentale, comune a tutti gli appartenenti al popolo di Dio:
  6. per essa vige tra tutti una vera uguaglianza nella dignità e nell‟agire;
  7. su di essa si innestano le diversità derivanti dai vari ministeri e carismi.
  8. La condizione di christifidelis non si perde né in forza dell’ordine sacro, né per l‟appartenenza alla vita consacrata: avremo così il christifidelis laico, il christifidelis chierico, il christifidelis consacrato. Possiamo anzi dire che il christifidelis non esiste in astratto come puro e semplice, ma come laico, come chierico, come consacrato.
  9. Se la condizione di christifidelis è comune a tutti, esistono nella Chiesa delle distinzioni tra le persone in base a due criteri fondamentali: quello gerarchico e quello carismatico.

In forza del principio gerarchico avremo una bipartizione in laici e chierici; in forza di quello carismatico, cioè la presenza dinamica di doni suscitati dallo spirito santo, avremo una tripartizione in laici, chierici e consacrati. È la dottrina che si ricava da vari testi, specie dal can. 207.

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