STRETTA SULLE INTERCETTAZIONI: STOP ALLA PUBBLICAZIONE INTEGRALE

Nei giorni in cui scoppia il caso D’Alema in Parlamento torna d’attualità la riforma della disciplina sull’utilizzo delle intercettazioni telefoniche, mezzo di indagine fondamentale ma delicato, visto che comprime il diritto costituzionalmente garantito di segretezza nelle comunicazioni. Se ne parla da anni ma non si è mai riusciti a andare a dama. Ieri se ne è discusso nella Commissione per la revisione della normativa antimafia dove si sono tracciate le linee di una possibile bozza. Le novità saranno diverse, a partire dalla previsione del reato di “Pubblicazione arbitraria di intercettazioni” e dal divieto di trascrizioni integrali, siano esse telefoniche, video o epistolari, nei provvedimenti dell’autorità giudiziaria se non nelle sentenze o a meno che “la riproduzione testuale non sia rilevante a fini di prova”. Proposte formulate direttamente da Nicola Gratteri, presidente della Commissione, e che rientrano in un gruppo di disposizioni “volto ad apprestare un insieme di garanzie volte a colmare delle macroscopiche lacune che sono emerse nella prassi in un’ottica di effettività tanto del diritto di difesa, quanto di quello alla riservatezza delle comunicazioni”.

E’ in questa direzione che si inserisce “l’inedito divieto”, come lo chiama lo stesso procuratore aggiunto di Reggio Calabria, al giudice di inserire integralmente i testi delle intercettazioni. Disposizione che mira, nelle intenzione del proponente, “a una tutela rafforzata del diritto di privacy, eliminando il fenomeno negativo della divulgazione, proprio tramite gli atti dell’autorità giudiziaria, del contenuto di informazioni che esulano l’accertamento processuale”. L’obiettivo perseguito da Gratteri è quello di porre “un deciso e serio sbarramento alla possibilità che la lesione alla sfera riservata degli intercettati possa trovare la sua origine nell’attività di impiego procedimentale o processuale dei risultati delle intercettazioni”.

A tutela della difesa, il pm prevede il diritto per gli avvocati di ottenere copia dei risultati delle intercettazioni e dei verbali delle operazioni, anche se non sono stati ancora depositati, appena sia stata notificata o eseguita un’ordinanza che dispone una misura cautelare personale. La commissione prevede l’inserimento nell’articolato di due nuovi mezzi di ricerca della prova “perfettamente funzionali alle esigenze di efficienza delle indagini”, le intercettazioni epistolari e le intercettazioni in video.