PENSIONI, LA CONSULTA: “NORMA FORNERO IRRAGIONEVOLE”

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della “norma Fornero” sullo stop alla rivalutazione delle pensioni contenuta nel dl Crescita del governo Monti. La disposizione, in soldoni, prevedeva il blocco di quegli adeguamenti all’inflazione per i compensi oltre volte il minimo per il biennio 2012 -2013. La pronuncia, che acquisterà efficacia a partire da domani, rischia creare un buco nelle finanze statali imponendo al governo di trovare una soluzione al più presto. Nei giorni passati il ministro Padoan ha escluso una manovra correttiva e quindi un aumento delle tasse; da Palazzo Chigi assicurano che il rompicapo sarà risolto entro la prossima settimana, anche perché da Bruxelles sono già arrivati i primi avvertimenti mentre lo spread tra Btp e Bund è tornato a salire in maniera vertiginosa.

Nella sentenza Consulta sottolinea che la norma Fornero è illegittima anche perché “la censura relativa” se “vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attivita”. Sia i giudici del tribunale di Palermo che quelli della Corte dei Conti, ricorda la Consulta nella sentenza “rimettenti ritengono che il comma 25 dell’art. 24 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma della Constituzione in quanto la mancata rivalutazione, violando i principi di proporzionalità e adeguatezza della prestazione previdenziale, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati”.

La Corte costituzionale ricorda inoltre che “nel vagliare la dedotta illegittimità dell’azzeramento del meccanismo perequativo per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo Inps per l’anno 2008, questa Corte ha ricostruito la ratio della norma censurata” e “in quell’occasione non ha ritenuto che fossero stati violati i parametri di cui agli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma della Costituzione” perché “le pensioni incise per un solo anno dalla norma allora impugnata, di importo piuttosto elevato, presentavano margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo. L’esigenza di una rivalutazione costante del correlativo valore monetario è apparsa per esse meno pressante”.