Brevetti, in arrivo 55 milioni di incentivi

Cinque anni fa l’Italia ha aderito ufficialmente al brevetto europeo con effetto unitario e lo strumento di ratifica dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (Tub) è stato depositato dall'Italia al Consiglio Dell'Unione Europea il 10 febbraio 2017. Le imprese italiane, in modo particolare le piccole e medie imprese, potranno usufruire di incentivi per 55 milioni di euro per tutelare le invenzioni, riferisce l'Ansa

Tutela dei marchi

Le imprese che richiedono brevetti, marchi o disegni hanno il 21% di possibilità in più, rispetto alle altre, di aumentare il proprio fatturato. A dimostrarlo è uno studio dell'Ufficio europeo dei brevetti (Epo) e dell'Ufficio Europeo per la proprietà intellettuale (Euipo). L'Italia fa molto bene nella tutela dei marchi e dei disegni europei, aggiudicandosi la medaglia d'argento tra i Paesi Ue alle spalle della Germania e la quarta posizione tra i 25 big mondiali. Sul fronte dei brevetti, il nostro Paese si posiziona al decimo posto della classifica internazionale delle invenzioni depositate all'Epo. Le misure in favore della tutela della proprietà intellettuale, evdienzia l'Ansa, sono state illustrate dal viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, e da Carlo Sangalli, presidente di Unioncamere e della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza Lodi. Misure sulle quali le Camere di commercio, attraverso Unioncamere, sono impegnate dal 2009, in collaborazione con l'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fianco delle imprese: oltre 56 milioni di euro le risorse del ministero dello Sviluppo Economico che, negli anni scorsi, hanno consentito, precisa l'Ansa, a quasi 4mila imprese di effettuare la registrazione di oltre 4mila marchi all'estero, la valorizzazione di 643 disegni e modelli e il riconoscimento di 44 marchi storici.

Novità assoluta

E’ possibile richiedere un brevetto europeo per i nuovi prodotti o procedimenti in qualsiasi settore della tecnica, esclusi procedimenti terapeutici sul corpo umano o animale e nuove varietà animali e vegetali ottenute con metodi essenzialmente biologici. L’invenzione deve avere i caratteri di novità, attività inventiva, industrialità. Le domande per la concessione di brevetti europei possono essere presentate indipendentemente dall’esistenza di precedenti brevetti nazionali. La novità deve essere assoluta: ogni divulgazione anteriore alla data di presentazione della domanda o alla data di priorità può rendere nullo il brevetto. L’attività inventiva deve sussistere al momento della presentazione della domanda per l’esperto del ramo che è a conoscenza dello stato della tecnica. Il risultato dell’invenzione deve poter fare oggetto di applicazione industriale, cioè di utilizzo nell’industria, inclusi i settori dei servizi e dell’agricoltura.

Convenzione di Parigi

E’ possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di brevetto presentata in uno stato membro della Convenzione di Parigi o del Wto entro 12 mesi dalla data di tale prima domanda. Sono ammesse più priorità. Un primo deposito di brevetto europeo può costituire diritto di priorità al momento della successiva presentazione di domande in altri paesi della Convenzione di Parigi per la stessa invenzione. Possono richiedere brevetti europei le persone fisiche o giuridiche italiane o straniere. La presentazione della domanda di brevetto europeo va effettuata presso una delle sedi dell’Ufficio Brevetti Europeo o all’Ufficio Brevetti nazionale di uno stato aderente alla Convenzione sul Brevetto Europeo. L’Ufficio Brevetti Europeo effettua sull’invenzione una ricerca di novità che viene messa a disposizione del titolare e che serve di base per la successiva fase di esame attivata dallo stesso titolare. Può concedere o rifiutare la concessione del brevetto. La sua decisione ha effetto in ciascuno stato membro.

La Commissione d'appello 

Contro il rifiuto può essere proposto appello ad una Commissione di appello. Contro la concessione può essere presentata un’opposizione da parte di terzi che viene discussa di fronte alle divisioni di opposizione dello stesso Ufficio Brevetti Europeo. Alla fine della procedura, l’Ufficio può confermare integralmente il brevetto concesso, modificarne la portata, annullare il brevetto. Contro tale decisione può essere proposto appello ad una Commissione di Appello interna all’Ufficio. Dopo la concessione del brevetto europeo il titolare deve procedere alla sua convalida nazionale nei singoli stati designati. Tale operazione in generale richiede una traduzione nella lingua di tale stato. Dopo la convalida i brevetti europei sono regolati in ciascuno stato dalla rispettiva legge nazionale. I brevetti europei hanno una durata di 20 anni dalla data di presentazione della domanda. Una domanda di brevetto europeo può essere oggetto di licenza, cessione o diritti di garanzia.