Corte Ue: “Ricongiungimento anche con la maggiore età”

Anche il minore accompagnato che diventa maggiorenne ha diritto al ricongiungimento familiare. Lo ha deciso la Corte Ue, secondo cui “il momento per stabilire l'età di un rifugiato perché possa essere considerato minore, con diritto al ricongiungimento familiare, è quello della presentazione della domanda di protezione internazionale“.

La Corte ha precisato che “la domanda di ricongiungimento familiare deve tuttavia essere presentata entro un termine ragionevole, in linea di principio tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato”.

Il caso

La decisione si riferisce al caso di una persona minorenne di nazionalità eritrea, arrivata non accompagnata nei Paesi Bassi, che ha presentato una domanda di asilo il 26 febbraio 2014 e il 2 giugno 2014 ha raggiunto la maggiore età. Il 21 ottobre 2014, il Segretario di Stato dei Paesi Bassi le ha concesso un permesso di soggiorno a titolo di asilo valido per cinque anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di asilo. Il 23 dicembre 2014, un'organizzazione olandese che si occupa dei rifugiati (la VluchtelingenWerk Midden-Nederland) ha presentato una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per i genitori della ragazza, nonchéper i suoi tre fratelli minorenni, a fini di ricongiungimento familiare con minore non accompagnato. Con decisione del 27 maggio 2015, il Segretario di Stato ha respinto tale domanda con la motivazione che, alla data di presentazione della stessa, la giovane era maggiorenne. 

La decisione

La sentenza della Corte ha ribaltato la decisione e qualifica come minori, “i cittadini di Paesi non Ue e gli apolidi che hanno un'età inferiore ai diciotto anni al momento del loro ingresso nel territorio di uno Stato membro e della presentazione della loro domanda di asilo in tale Stato, e che, nel corso della procedura di asilo, raggiungono la maggiore eta' e ottengono in seguito il riconoscimento dello status di rifugiato”. La Corte ha ricordato che la direttiva prevede per i rifugiati condizioni più favorevoli per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, “poiché la loro situazione richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro Paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. Più in particolare, i rifugiati minori non accompagnati dispongono di un diritto a un tale ricongiungimento, il quale non è sottoposto a un margine di discrezionalità da parte degli Stati membri”.