Biotestamento al via nella confusione

Il Biotestamento è entrato in vigore ieri, 31 gennaio 2018. Ma in molte città la situazione è ancora tutt'altro che chiara. Il registro è attivo soltanto in 253 Comuni su oltre 8mila. Sono dunque una minoranza le città in cui è già possibile rivolgersi agli sportelli ad hoc per consegnare le proprie Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), altrove è caos, tra chi invece attende istruzioni dal Ministero e chi dalla Regione, chi ha trasferito le competenze dall'Urp all'ufficio di Stato civile. 

Da più parti arriva il consiglio di “aspettare qualche giorno per dare il tempo alla macchina burocratica di organizzarsi. In molte sono le amministrazioni che attendono una circolare dalla Regione “che ci dica cosa fare”. In mancanza di un registro nazionale, non previsto dalla legge, in molte parti d'Italia regna l'ignoto. Solo l'ultima manovra di Bilancio ha inserito due emendamenti che stabiliscono uno stanziamento di 2milioni di euro nel 2018 per la creazione di una banca dati nazionale.

I luoghi dove i registri ci sono

Sono circa 12milioni i cittadini italiani che attualmente possono consegnare le proprie Dat, come sottolinea l'Associazione Luca Coscioni. Le Regioni con più registri sono Emilia-Romagna (oltre 40), Toscana (30) e Lombardia (17). In città come Napoli un Registro è attivo in Comune dal 2014 e finora sono soltanto 22 le trascrizioni depositate, mentre sono 837 a Torino, dove il registro c'è dal 2011.

Diritto all'obiezione di coscienza

Intanto prosegue la polemica per la mancanza dell'obiezione di coscienza nella legge. Il Centro Studi Livatino e il Comitato Difendiamo i nostri Figli ricordano in una nota congiunta che l'obiezione è un diritto riconosciuto dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; che i medici potranno richiedere un intervento della magistratura e della Corte costituzionale per far valere questo diritto; infine che le strutture sanitarie di ispirazione religiosa potranno anche eccepire una lesione della libertà religiosa protetta dall’art. 19 della Costituzione, come pure dell’articolo 7 della Costituzione da far valere dinanzi alla Corte costituzionale