L’attualità della Convenzione Onu per i Rifugiati nel suo settantesimo anniversario

Il principio fondamentale è il non – refoulement, ossia che nessun rifugiato può essere respinto verso un paese in cui le proprie libertà e la propria vita potrebbero essere pregiudicate in maniera seria

Il 28 luglio 1951 144 Stati promulgarono la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, di cui quest’anno ricorre il settantesimo anniversario. In particolare, la sopra citata convenzione, definisce per la prima volta lo status di rifugiato con questi termini: “a seguito di avvenimenti verificatisi antecedentemente al 1 gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese, ovvero che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal paese in cui aveva residenza abituale ha seguito di particolari avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

I principi alla base della Convenzione di Ginevra del 1951

In particolare, il principio fondamentale su cui si basa la Convenzione di Ginevra del 1951 è il non – refoulement, ossia che nessun rifugiato può essere respinto verso un paese in cui le proprie libertà e la propria vita potrebbero essere pregiudicate in maniera seria come esemplificato dall’articolo 33 della stessa. Il principio che sta alla base della Convenzione in analisi è l’esigenza di accoglienza dei rifugiati nelle condizioni che si stavano verificando dopo il secondo conflitto mondiale ma, grazie alla lungimiranza del legislatore dell’epoca, questa normativa rappresenta un baluardo fondamentale anche in questo particolare momento storico, ove i piccoli conflitti locali hanno sostituito i conflitti armati tra gli Stati del secolo scorso ma, gli stessi, generano ugualmente persecuzioni ad altre emergenze dalle quali milioni di persone sono costrette a fuggire. Un ulteriore principio fondamentale di grande importanza esemplificato all’articolo 35 della Convenzione del 1951, il quale sottolinea l’importanza della collaborazione tra gli Stati e soprattutto con l’UNHCR, in materia di entrata in vigore della convenzione stessa e alle eventuali leggi che le diverse compagini statali possono redigere in materia di rifugiati. A seguito della sopra menzionata normativa, al fine di rendere maggiormente efficace l’accoglienza dei rifugiati, il 31 gennaio 1967 fu varato il Protocollo di New York che rimuoveva le limitazioni geografiche e temporali sancite nel primo testo della convenzione, il quale consentiva di fare richiesta come rifugiato in maniera esclusiva ai cittadini europei coinvolti infatti precedenti il 1° gennaio 1951.

I numeri dell’emergenza

Rispetto a quanto precedentemente detto, è fondamentale sottolineare che, secondo gli ultimi dati diffusi dal UNHCR, nell’ultimo anno, il numero di rifugiati a causa di violenze, guerre e violazione dei diritti umani ammontano ad 84,2 milioni con un aumento del 4% rispetto ai 79,5 milioni censiti nel 2019.

L’appello di Papa Francesco

Per questo è di vitale importanza che i leader mondiali attuino ogni sforzo possibile, al fine di intensificare gli impegni per promuovere la pace e la stabilità nel mondo, in ossequio al fulgido pensiero di Papa Francesco contenuto nel messaggio per la 107° Giornata Mondiale del Migrante del Rifugiato ove Egli rivolge questo luminoso appello: “A tutti gli uomini e le donne del mondo rivolgo il mio appello a camminare insieme verso un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso”.