Mattarella promulga la legge con osservazioni

Sergio Mattarella ha promulgato, con osservazioni, la legge che riforma le disposizioni del codice penale in materia di legittima difesa.

La lettera

Nella lettera inviata al presidente del Senato, Maria Elisabetti Alberti Casellati, a quello della Camera, Roberto Fico, e al premier, Giuseppe Conte, il capo dello Stato scrive: “Ho promulgato in data odierna la legge recante: 'Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa'. Il provvedimento si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un'offesa ingiusta, realizzata all'interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall'esistenza di una condizione di necessità“.

Tutori dell'ordine

La nuova normativa, sottolinea Mattarella, “non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata e assicurata attraverso l'azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia. L'art.2 della legge, modificando l'art.55 del codice penale, attribuisce rilievo decisivo 'allo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto': è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta”.

Rilievi

Due i rilievi del Presidente. “L'articolo 8 della legge stabilisce che, nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa 'domiciliare', le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio. Segnalo, infine, che l'articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in appartamento o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina. Un trattamento differenziato tra i due reati non è ragionevole poiché – come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 – 'gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina'.