Dal primo luglio addio allo stipendio in contanti

Dal prossimo primo luglio, i datori di lavoro non potranno più pagare lo stipendio per mezzo contante direttamente al lavoratore. E' quanto stabilito dal comma 911 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio (27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 29 dicembre

Multe salate

Per quanti non dovessero rispettare la nuova normativa, si prevedono multe salate. Infatti, il comma 913 dell'art. 1 della stessa legge, prevede che al datore di lavoro o al committente che viola l'obbligo di effettuare il pagamento dello stipendio con strumenti tracciabili, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria minima di 1.000 euro e massima di 5.000 euro. Si intende violato il divieto di corrispondere lo stipendio in contanti anche quando il bonifico viene revocato o l'assegno annullato. La sanzione scatta quindi anche quando il pagamento dello stipendio non è andato a buon fine

I metodi di pagamento possibili 

Come recita il comma, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione, “nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: A) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; B) strumenti di pagamento elettronico; C) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; D) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento – ricorda la legge – s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni”.