Reato di femminicidio: le novità contenute nel disegno di legge

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Nella seduta del 23 luglio 2025, il Senato della Repubblica ha approvato, all’unanimità, in prima lettura, il disegno di legge (AS 1433) recante la “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”. Il ridetto disegno di legge (ddl) – il cui testo è ora alla Camera (AC  2528) per l’esame definitivo – riconosce il femminicidio come reato strutturale e sistemico, introducendo anche nel nostro ordinamento una fattispecie di reato ad hoc: art. 577-bis del codice penale, che viene sanzionata con la pena dell’ergastolo.

Contestualmente, nell’ottica del “codice rosso”, sono stati modificati gli articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 585 (circostanze aggravanti- nei casi di lesioni), 593-ter (interruzione di gravidanza non consensuale), 609-ter (circostanze aggravanti – nel caso di violenza sessuale), 612-bis (atti persecutori – c.d. stalking) e 609-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – c.d. revenge porn), con pene aumentate quando “il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione  o di prevaricazione o come atto di controllo  o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”.

Ulteriori modifiche sono apportate al codice di procedura penale (e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice) (art. 3 ddl) e in materia di ordinamento penitenziario (art. 5 ddl) relativamente alle ipotesi di concessione di benefici per detenuti o internati di cui alla legge n. 354/1975. Un intervento legislativo che guarda alla violenza contro le donne anche dal punto di vista delle figlie e dei figli, colpiti direttamente da quanto le loro madri subiscono e a cui essi stessi spesso assistono.

Si prevede, infatti, l’ampliamento della platea degli orfani di femminicidio aventi diritto ai benefici economici. Il presupposto è una relazione affettiva che prescinde dalla stabile convivenza e involge anche il coniuge legalmente separato o divorziato, in unione civile anche se cessata. Gli aiuti varranno, pertanto, per tutti i minori privati della madre se uccisa in quanto donna, anche se l’omicida non aveva un legame affettivo con lei, né al momento né prima. E anche per i figli di donne sopravvissute a tentativi di femminicidio, ma rimaste gravemente compromesse tanto da non poter più prendersi cura dei figli stessi (art. 4 ddl).

Detto provvedimento d’iniziativa governativa – approvato dal Consiglio dei ministri il 7 marzo 2025 – si connota come un “intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne”.

Il DDL S. 1433 si pone, infatti, “in linea con gli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova Direttiva (UE) 1385/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 4 maggio 2024, in materia di violenza contro le donne e la violenza domestica (che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 14 giugno 2027), nonché delle altre direttive in materia di tutela delle vittime di reato”.

Del resto, il drammatico e ingravescente fenomeno della violenza nei confronti delle donne è chiaramente messo in luce nel recentissimo report del  Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: rispetto allo stesso periodo del 2024, l’ allarmante incremento degli omicidi commessi dal partner o ex partner passano, da 33 a 40 (21%), così come le relative vittime di genere femminile che da 28 diventano 34 (21%).

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