La Repubblica e le donne, ad ottant’anni dal voto

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La data del 2 giugno del 1946 riporta alla mente il referendum istituzionale, alla fine di una dolorosa transizione seguita al crollo della dittatura fascista e alla scelta della Repubblica. Ma quella data va ricordata ugualmente perché costituisce l’avvio di un cambiamento epocale, forse meno raccontato ma altrettanto fondativo. Per la prima volta il suffragio diviene universale e in una competizione politica nazionale votano le donne. Votano non soltanto per la scelta tra Repubblica e monarchia, ma anche per eleggere chi avrebbe scritto la nuova Costituzione. Un traguardo che era stato possibile con l’approvazione del decreto luogotenenziale, il 1° febbraio 1945, n.23, voluto fortemente da Alcide De Gasperi, l’allora Presidente del Consiglio.

Una vittoria attesa da decenni, dalle suffragette dei primi del Novecento e prima ancora da Giuseppe Mazzini che, nella sua opera “Doveri dell’uomo”, aveva riflettuto sull’importanza dell’eguaglianza tra i sessi, come espressione autentica di cittadinanza. Per l’elettorato passivo femminile si dovette attendere un successivo provvedimento che si tradusse nell’elezione di ventuno donne all’Assemblea costituente. Ventuno donne su cinquecentocinquantasei, una percentuale che sfiora il 4%, dunque assai modesta in valore assoluto, ma di importanza storica. Infatti, mai prima di allora una donna era entrata in un’aula parlamentare.

Le Madri costituenti contribuirono alla elaborazione di alcune delle norme, tra le più evolute della nostra Carta. A Lina Merlin dobbiamo la stesura del precetto sull’eguaglianza, accompagnato dall’espressa clausola antidiscriminatoria per ragioni di sesso. Teresa Noce e Maria Maddalena Rossi dedicarono particolare attenzione alla condizione della donna lavoratrice, con una norma che ancora oggi possiede una straordinaria modernità. “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione” recita l’art. 37.

Un precetto che ha consentito l’attuazione di politiche pubbliche per la conciliazione vita – lavoro, regolando congedi parentali per entrambi i genitori, la tutela della salute delle lavoratrici durante e dopo la gravidanza. Sebbene tanti passi avanti siano stati compiuti, la piena realizzazione dell’art.37 resta una sfida aperta. L’occupazione femminile in Italia, che rimane tra le più basse in Europa, il divario retributivo e il tema della denatalità richiedono politiche pubbliche di maggiore efficacia.

La Costituzione segnò un avanzamento eccezionale sul piano giuridico e culturale, ma il passaggio all’eguaglianza effettiva è fatto di leggi e pronunce della Corte costituzionale che hanno progressivamente superato il tratto patriarcale del precedente regime. Solo nel 1963, una legge ammise le donne a tutti gli uffici pubblici, compresa la magistratura e la carriera prefettizia. Grazie ad una sentenza della Consulta del 1960, a cui una giovane laureata si era rivolta per eliminare le norme che escludevano le donne da alcune professioni, in palese contrasto con l’art. 51 della Costituzione.

Norma cardine del riscatto delle donne, votata grazie all’impegno di Maria Nicotra, catanese, esponente di Azione cattolica e del volontariato. Eletta in Assemblea costituente, Nicotra fu tra le firmatarie di un emendamento mirato al riconoscimento del diritto delle donne ad accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Nel primo concorso di magistratura le donne erano appena otto, oggi costituiscono circa il 57% di tutti i magistrati ordinari. Nel periodo più recente la legge Golfo – Mosca ha introdotto la rappresentanza di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, trasformando la composizione dei consigli di amministrazione italiani, con una significativa presenza femminile.

Sul versante dei rapporti familiari, nel 1975, la riforma pose fine al marito “capo famiglia”, ma il vergognoso istituto del matrimonio riparatore, che cancellava il reato di stupro se il violentatore avesse sposato la sua vittima, sarebbe rimasto in piedi fino al 1981. Fu una coraggiosa siciliana, Franca Viola, a rifiutare per la prima volta in Italia il “matrimonio riparatore”; dopo aver subito violenza, decise di denunciare l’uomo che aveva abusato di lei, che venne condannato.

Il diritto da solo non basta, occorrono le persone per modificare il corso delle cose. Ma senza una legislazione sensibile all’emancipazione delle donne, il cambiamento, innanzitutto, della mentalità bigotta e contraria alla libera determinazione delle donne, non sarebbe stato neanche immaginabile. Il ruolo delle Madri costituenti costituisce una preziosa lezione per ricordare che il diritto e l’eguaglianza non rappresentano una conquista definitiva, ma vanno riaffermati e protetti con la stessa forza da parte di ogni generazione, cui spetta ogni giorno di renderli una pratica effettiva.

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