Intelligenza artificiale: come si compone la legge italiana

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Foto di Numan Ali su Unsplash

L’intelligenza artificiale (IA) – definita per la prima volta, nel 1956, da John McCarthy come “the science and engineering of making intelligent machines” – è legge ed entrerà in vigore il 10 ottobre 2025. Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 è stata, infatti, pubblicata la legge 23 settembre 2025 n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. Detta legge, quale fonte nazionale, si affianca al Regolamento (UE) 2024/1689, meglio conosciuto come AI Act del 13 giugno 2024.

Nella legge italiana – che si compone di 28 articoli – sono contenute disposizioni di settore in ambito sanitario e di disabilità (Artt. 7- 10), in materia di lavoro (Artt. 11e 12), di professioni intellettuali (art.13), nella pubblica amministrazione (art. 14) e nell’attività giudiziaria (art.15). Espressa tutela riceve il diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale (art. 25).

Due sono le Autorità nazionali per l’IA: l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) come autorità di notifica e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione europea (art. 20). Una specifica applicazione sperimentale dell’AI è prevista per i servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) ai cittadini e alle imprese (art. 21).

­Alla luce dei cambiamenti internazionali, la realizzazione di questi progetti sperimentali si inserisce nell’ambito della recente riorganizzazione della Farnesina – varata dal Consiglio dei Ministri n. 139 del 28 agosto 2025 – che vede, tra l’altro, la creazione di un’apposita direzione generale che si occupa della sicurezza e dell’intelligenza artificiale, a sua volta divisa in due parti: una più politica e un’altra più tecnologica sulla sicurezza cibernetica (Cfr. Tajani presenta la riforma della Farnesina – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

La legge IA (art. 26) introduce anche la nuova fattispecie di reato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, disciplinata dal nuovo art. 612-quater c.p. Una norma che – a fronte della capacità dell’IA di creare immagini, video o voci falsificate (con un realismo spesso indistinguibile dalla realtà) – mira a tutelare la libertà di autodeterminazione della persona e la sua sfera individuale, le quali purtroppo, sempre più spesso, vengono lese dal fenomeno dei deepfake. I falsi digitali, compromettendo l’immagine di una persona, rappresentano una delle più insidiose manifestazioni dell’uso distorto delle tecnologie di IA. Da qui, la loro collocazione fra i delitti contro la persona e, segnatamente, contro la libertà morale. Il legislatore prevede la rilevanza penale non solo nella fattispecie di nuovo conio, ma anche attraverso l’introduzione di una circostanza aggravante comune (art. 61 n. 11-decies c.p.): l’aver commesso il reato mediante l’impiego di sistemi di IA.

La disciplina persegue, quindi, una duplice finalità: mitigare i rischi (garantendone la vigilanza) e cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale. Un quadro normativo che delinea un approccio “antropocentrico”, rispettoso della dignità umana che intende bilanciare innovazione e tutela dei diritti fondamentali. Ebbene, questa strumentazione tecnologica deve essere utilizzata in modo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione che pone l’uomo al centro.

La legge nazionale sull’IA, si ispira ai principi guida dell’AI Act, ossia centralità dei diritti fondamentali, proporzionalità delle regole, tutela della sicurezza e trasparenza e si connota per la visione di orientare l’uso di queste tecnologie in modo etico, come prescritto anche nel Decreto N. DCCII.pdf della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano del 16/12/2024, recanti “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale”. Ed è proprio sul criterio etico – che mette al centro l’inviolabile dignità di ogni persona umana – che si valutano i benefici e i rischi dell’intelligenza artificiale.

Il rispetto della dimensione antropocentrica nell’utilizzo dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale esige che sia garantita la vocazione dell’IA al servizio dell’uomo, preservando il rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’umano.

Come leggiamo nel  Messaggio del Santo Padre ai partecipanti alla Seconda Conferenza Annuale su Intelligenza Artificiale, Etica e Governance d’Impresa [Roma, 19-20 giugno 2025] (17 giugno 2025) 20250617-messaggio-ia (17 giugno 2025), occorre un uso responsabile delle tecnologie, nel rispetto della dignità umana e del bene comune. Papa Leone XIV evidenzia, infatti, la “necessità di valutare le ramificazioni dell’intelligenza artificiale alla luce dello «sviluppo integrale della persona e della società» (Nota Antiqua et nova, n. 6). Ciò significa tener conto del benessere della persona umana non solo dal punto di vista materiale, ma anche intellettuale e spirituale; significa salvaguardare la dignità inviolabile di ogni persona umana e rispettare le ricchezze culturali e spirituali e la diversità dei popoli del mondo”.

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