Il tax ruling e la concorrenza sleale

In questi giorni sta facendo scalpore in Europa un’inchiesta giornalistica, dal titolo “LuxLeaks”, firmata dall’International Consortium of Investigative Journalists (Icij), di cui per l’Italia fa parte l’Espresso, riguardante gli accordi fiscali che il Granducato del Lussemburgo, fin da quando alla guida c’era l’attuale Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, aveva stipulato con diverse multinazionali per stabilire la sede fiscale all’interno del piccolo stato mitteleuropeo.

Questi accordi, che prendono il nome di tax ruling, hanno permesso alle aziende sottoscrittrici di accedere a dei trattamenti privilegiati a livello fiscale, arrivando a pagare fino a solo un 1% dei ricavi in tasse. Oltre al Lussemburgo, ovviamente, sono “imputati” anche altri Stati membri dell’Unione dall'Olanda al Belgio, dall'Irlanda a Malta, rei di aver “sottratto” quasi 1'000 miliardi di introiti agli altri stati attraverso pratiche di elusione ed evasione fiscale. Stop… un momento, elusione ed evasione? La seconda non può essere nemmeno ipotizzata, la prima sì ma andiamo in ordine.

Con evasione fiscale si intendono quelle pratiche volte ridurre o eliminare il prelievo fiscale da parte dello Stato sul contribuente (persona fisica o impesa) attraverso la violazione di specifiche norme fiscali da parte di quest'ultimo. Ora se il pagamento delle imposte fosse regolare, anche se minimo in conseguenza di una specifica riserva di quelle derivante da accordi pubblici, questa non esisterebbe. Nel caso di tax ruling, quindi, non esistono evasori.

Con elusione fiscale, invece, si intende un comportamento dal contribuente che ponga in essere un negozio giuridico o una concatenazione di atti giuridici di per sé leciti, volti alla minimizzazione del prelievo fiscale. Non è, ovviamente, un reato ma, al più, un illecito amministrativo sanzionabile e il tax ruling può generare elusione. Qual è, però il problema di fondo, allora?

Mentre la concorrenza fiscale in una federazione o in un’unione di stati è un elemento assai positivo perché permette di ottenere un duplice risultato, da un lato un basso livello di prelievo su cittadini e imprese e dall’altro un vero efficientamento della spesa pubblica che non avrà l’opportunità di crescere in maniera eccessiva, il tax ruling rappresenta un elemento distorsivo di tutto il sistema economico, una vera e propria concorrenza sleale tra stati. Se uno stato decidesse di offrire un mix di aliquote fiscali favorevoli e di servizi efficienti a tutti, infatti, rappresenterebbe un vero competitor con cui misurarsi per non perdere aziende e contribuenti, il suo livello di efficienza diventerebbe presto un benchmark per gli altri che dovrebbero fronteggiare una proposta allettante per gli operatori economici ad insediarvisi e, nel medio periodo, anche gli altri attori dovrebbero intraprendere delle riforme per consentire un livello di utilità a cittadini e imprese almeno equivalente a quello del “primo della classe”.

Nel caso del tax ruling, invece, si assiste, come già accennato, a un accordo bilaterale tra l’erario e una società estera per stabilire un’aliquota “ad personam” ed estremamente favorevole per attirare capitali e investimenti sul territorio dello stato. L’operazione non è solo distorsiva del sistema economico ma rappresenta un vero e proprio caso di politica di “beggar thy neighbor” cioè di un intervento di politica economica volto a produrre benefici unicamente al Paese che lo adotta e danno agli altri: un esempio classico di questo sono le svalutazioni competitive oppure, appunto, il tax ruling. Quest’ultimo, inoltre, va a infrangere anche uno dei principi base dello stato di diritto e cioè l’uguaglianza di fronte alla legge creando un beneficio ingiusto a favore di alcuni soggetti e inaccessibile ad altri.

Si pensi al caso del Lussemburgo, appunto, l’aliquota reddituale imposta alle aziende è pari al 28,80% (sì, di quasi cinque punti più elevata dell’IRES italiana) ed è applicata a tutte le forme societarie residenti nel granducato salvo quelle aziende estere cha abbiano avuto accesso al tax ruling introdotto negli anni di governo Juncker. Questo comporta che se un lussemburghese fondasse una propria azienda pagherebbe il 28.8% di imposte sul suo reddito annuo mentre Amazon, ma si potrebbe parlare di tutte le grandi multinazionali che lì hanno portato i centri finanziari, da Apple con iTunes sarl, a Ferrero alle banche svizzere come UBS o Julius Baer, ne pagherebbe solo pochi punti percentuali.

Stante la retorica italiana, spesso alimentata da alcuni organi di stampa, Amazon avrebbe evaso le imposte? La risposta sarebbe, ovviamente, no poiché avrebbe pagato correttamente quanto a lei richiesto sulla base del patto concordato con il governo che, però, diviene il vero artefice della distorsione nel sistema di concorrenza e, come tale, in caso dovrebbe essere sanzionato. Le aziende presenti in Lussemburgo, come anche quelle in Irlanda o a Malta o, ancora, in Olanda del resto, hanno stabilito qui i loro centri finanziari per poter beneficiare di sistemi burocratici snelli e, soprattutto, di un regime fiscale assai favorevole che permetta di massimizzare i profitti al netto delle imposte a beneficio sia degli investimenti sia della remunerazione degli shareholders.

La concorrenza fiscale interna all’UE, come già anticipato, è un valore da mantenere, un vero e proprio asset competitivo che dovrebbe spingere gli Stati membri a diventare dei luoghi più favorevoli alla creazione di valore e di ricchezza, favorendone lo sviluppo e la crescita continua e per questo sarebbe auspicabile la creazione di un sistema fiscale armonizzato in tutta l’Unione su basi imponibili e voci di imposta, lasciando, però, i singoli stati liberi nella fissazione delle aliquote unitamente al divieto di politiche di tax ruling; questo stimolerebbe la ripresa competitiva di tutta l’area e permetterebbe una sana concorrenza fra stati internamente che potrebbe riportare l’Europa ad attirare capitali e investimenti, a beneficio di tutti, anche degli stati, oggi, meno attraenti.